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BGE 111 IV 24

1. Concorso tra gli art. 251 e 252 CP. La falsificazione di carte di legittimazione, di certificati o di attestati non va punita applicando la sanzione più mite stabilita dall'art. 252 CP, bensì con quella prevista dall'art. 251 CP, quando tale falsificazione procaccia all'agente un indebito profitto suscettibile di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, che ecceda il semplice miglioramento della situazione. Il fine accessorio di agevolare l'esercizio della professione d'investigatore privato mediante l'apposizione di una firma contraffatta su di una domanda di licenza per allievo conducente non costituisce un profitto indebito nel senso sopra menzionato. 2. Concorso reale tra gli art. 97 n. 1 LCS e 252 CP. L'agente non è punibile solo per l'infrazione di cui all'art. 97 n. 1 LCS, ma anche per violazione delle disposizioni del Codice penale, ove gli atti delittuosi, commessi in relazione con un'infrazione alla LCS, costituiscano un reato indipendente. Chi falsifica una domanda di licenza per allievo conducente va condannato ai sensi dell'art. 252 CP e dell'art. 97 n. 1 LCS.

27 giugno 2014·Volume 111·IV·Dossier: Str.535/1984·1 visualizzazioni
DE

6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Januar 1985 i.S. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

1. Concours entre les art. 251 et 252 CP. La falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation. Le dessein accessoire de faciliter l'exercice de la profession de détective privé en apposant une signature falsifiée sur une demande de permis d'élève conducteur ne représente pas un avantage illicite au sens de ce qui a été dit plus haut. 2. Concours réel entre les art. 97 ch. 1 LCR et 252 CP. L'auteur n'est pas seulement punissable pour infraction à l'art. 97 ch. 1 LCR, mais aussi pour violation des prescriptions du Code pénal, lorsque les actes délictueux, commis en relation avec une infraction à la LCR, constituent une infraction indépendante. Celui qui falsifie une demande de permis d'élève conducteur doit être condamné pour infraction à l'art. 252 CP et à l'art. 97 ch. 1 LCR.

IT

1. Concorso tra gli art. 251 e 252 CP. La falsificazione di carte di legittimazione, di certificati o di attestati non va punita applicando la sanzione più mite stabilita dall'art. 252 CP, bensì con quella prevista dall'art. 251 CP, quando tale falsificazione procaccia all'agente un indebito profitto suscettibile di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona, che ecceda il semplice miglioramento della situazione. Il fine accessorio di agevolare l'esercizio della professione d'investigatore privato mediante l'apposizione di una firma contraffatta su di una domanda di licenza per allievo conducente non costituisce un profitto indebito nel senso sopra menzionato. 2. Concorso reale tra gli art. 97 n. 1 LCS e 252 CP. L'agente non è punibile solo per l'infrazione di cui all'art. 97 n. 1 LCS, ma anche per violazione delle disposizioni del Codice penale, ove gli atti delittuosi, commessi in relazione con un'infrazione alla LCS, costituiscano un reato indipendente. Chi falsifica una domanda di licenza per allievo conducente va condannato ai sensi dell'art. 252 CP e dell'art. 97 n. 1 LCS.

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