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BGE 111 IV 15

Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci. 1. Un pilone di una sciovia, i cui elementi presentano spigoli vivi, che si trova in prossimità immediata di una pista preparata e verso il quale tende il pendio, costituisce una fonte di pericoli che occorre prevenire (consid. 2). 2. La collocazione di un'imbottitura intorno a tale pilone rappresenta una misura di prevenzione che può essere ragionevolmente pretesa (consid. 2 in fine). 3. La caduta di uno sciatore che batte la nuca sul suolo e scivola poi in stato d'incoscienza lungo il ripido pendio non è un evento talmente fuori dell'ordinario da non poter essere previsto quale rischio possibile (consid. 3).

27 giugno 2014·Volume 111·IV·Dossier: Str.468/1984·1 visualizzazioni
DE

4. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Februar 1985 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 125 al. 2 CP; devoir d'assurer la sécurité de la circulation sur les pistes de ski. 1. Le poteau d'une installation de remontée mécanique, dont les montants présentent des angles vifs et qui se trouve à proximité immédiate d'une piste aménagée dont la pente conduit vers lui, constitue une source de dangers contre lesquels il convient de se prémunir (consid. 2). 2. Le matelassage d'un tel poteau est une mesure de sécurité que l'on peut raisonnablement exiger (consid. 2 in fine). 3. La chute d'un skieur qui frappe le sol de l'occiput et qui dévale ensuite inconscient la pente escarpée ne représente nullement un événement si extraordinaire qu'il ne faille pas compter avec son éventualité (consid. 3).

IT

Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci. 1. Un pilone di una sciovia, i cui elementi presentano spigoli vivi, che si trova in prossimità immediata di una pista preparata e verso il quale tende il pendio, costituisce una fonte di pericoli che occorre prevenire (consid. 2). 2. La collocazione di un'imbottitura intorno a tale pilone rappresenta una misura di prevenzione che può essere ragionevolmente pretesa (consid. 2 in fine). 3. La caduta di uno sciatore che batte la nuca sul suolo e scivola poi in stato d'incoscienza lungo il ripido pendio non è un evento talmente fuori dell'ordinario da non poter essere previsto quale rischio possibile (consid. 3).

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BGE 111 IV 15 — Swissrulings