Skip to content
BGE 111 III 21

Notifica della rivendicazione da parte di terzi di beni sequestrati. Il terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati, pur essendo consapevole d'obbligare in tal modo il creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce d'effettuare atti giuridici necessari, decade dal diritto di far valere la propria pretesa (consid. 2). Nella fattispecie il ritardo nella notifica non costituisce abuso di diritto, poiché il rappresentante del terzo rivendicante doveva previamente esaminare se costui, di lingua straniera e domiciliato in un paese lontano, avesse la stessa identità giuridica della debitrice nei cui confronti era stato pronunciato il sequestro (consid. 3). L'abuso di diritto va negato anche per il fatto che la creditrice sequestrante aveva conoscenza dell'eventualità di una rivendicazione e poteva quindi valutare l'opportunità della sua procedura di sequestro (consid. 4).

27 giugno 2014·Volume 111·III·Dossier: B.25/1985·1 visualizzazioni
DE

5. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 14. März 1985 i.S. Actimon SA (Rekurs)

FR

Annonce de la revendication de biens séquestrés. Le tiers qui, sans motifs valables, tarde à annoncer son droit de propriété sur les biens séquestrés, tout en étant conscient qu'il contraint ainsi le créancier à accomplir des actes juridiques inutiles, ou, au contraire, l'empêche d'effectuer des démarches nécessaires, perd son droit à faire valoir sa prétention (c. 2). En l'espèce, le retard dans l'annonce ne constitue pas un abus de droit dans la mesure où le tiers revendiquant était de langue étrangère et domicilié à grande distance de son mandataire qui devait examiner si sa cliente et la débitrice visée par le séquestre revêtaient la même identité juridique (c. 3). On doit aussi nier la commission d'un abus de droit, étant donné que la créancière séquestrante avait connaissance de l'éventualité d'une revendication et pouvait dès lors évaluer l'opportunité de sa procédure de séquestre (c. 4).

IT

Notifica della rivendicazione da parte di terzi di beni sequestrati. Il terzo che, senza ragioni valide, tarda a notificare il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati, pur essendo consapevole d'obbligare in tal modo il creditore a compiere atti giuridici inutili, o che, al contrario, gli impedisce d'effettuare atti giuridici necessari, decade dal diritto di far valere la propria pretesa (consid. 2). Nella fattispecie il ritardo nella notifica non costituisce abuso di diritto, poiché il rappresentante del terzo rivendicante doveva previamente esaminare se costui, di lingua straniera e domiciliato in un paese lontano, avesse la stessa identità giuridica della debitrice nei cui confronti era stato pronunciato il sequestro (consid. 3). L'abuso di diritto va negato anche per il fatto che la creditrice sequestrante aveva conoscenza dell'eventualità di una rivendicazione e poteva quindi valutare l'opportunità della sua procedura di sequestro (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →