Esclusione legale della compensazione (art. 125 n. 1 CO). 1. Nozione di cosa dolosamente ritenuta, ai sensi dell'art. 125 n. 1 CO (precisazione della giurisprudenza). 2. Non agisce necessariamente in modo riprovevole la banca che, pur avendo disdetto il contratto di giro bancario, continua ad accreditare sul conto della sua ex-cliente gli importi versati a favore di quest'ultima da terzi e rifiuta poi di restituire detti importi, facendo valere la loro compensazione con un credito per rimborso di un mutuo che essa aveva accordato a tale ex-cliente prima della rottura delle relazioni d'affari.
86. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 novembre 1985 dans la cause Crédit Suisse S.A. contre Masse en faillite de Socsil S.A. (recours en réforme)
Exclusion légale de la compensation (art. 125 ch. 1 CO). 1. Notion de chose retenue par dol, au sens de l'art. 125 ch. 1 CO (précision de la jurisprudence). 2. N'agit pas nécessairement de manière répréhensible la banque qui, nonobstant la résiliation par elle-même du contrat de giro bancaire, continue de créditer le compte de son ex-cliente des montants versés par des tiers en faveur de celle-ci et refuse ensuite de restituer lesdits montants en opposant en compensation une créance en remboursement d'une avance qu'elle avait consentie à cette ex-cliente avant la rupture de leurs relations d'affaires.
Esclusione legale della compensazione (art. 125 n. 1 CO). 1. Nozione di cosa dolosamente ritenuta, ai sensi dell'art. 125 n. 1 CO (precisazione della giurisprudenza). 2. Non agisce necessariamente in modo riprovevole la banca che, pur avendo disdetto il contratto di giro bancario, continua ad accreditare sul conto della sua ex-cliente gli importi versati a favore di quest'ultima da terzi e rifiuta poi di restituire detti importi, facendo valere la loro compensazione con un credito per rimborso di un mutuo che essa aveva accordato a tale ex-cliente prima della rottura delle relazioni d'affari.