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BGE 111 II 230

Adozione di un minorenne (art. 264 CC). Il periodo di almeno due anni durante il quale i futuri genitori adottivi devono aver prodigato cure al minorenne e provveduto alla sua educazione dev'essere trascorso in una vera e propria comunione domestica. Il fatto che l'adottando abbia trascorso nel corso di 17 anni complessivamente 262 settimane di vacanze presso il patrigno intenzionato ad adottarlo non adempie detto requisito.

27 giugno 2014·Volume 111·II·Dossier: C.403/1985·1 visualizzazioni
DE

47. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. September 1985 i.S. X. (Berufung)

FR

Adoption d'un mineur (art. 264 CC). La période de deux ans au moins pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent avoir fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation doit s'être écoulée en communauté domestique à proprement parler. Le fait que l'enfant à adopter a passé en 17 ans 262 semaines de vacances au total chez son beau-père qui désire l'adopter ne satisfait pas à cette exigence.

IT

Adozione di un minorenne (art. 264 CC). Il periodo di almeno due anni durante il quale i futuri genitori adottivi devono aver prodigato cure al minorenne e provveduto alla sua educazione dev'essere trascorso in una vera e propria comunione domestica. Il fatto che l'adottando abbia trascorso nel corso di 17 anni complessivamente 262 settimane di vacanze presso il patrigno intenzionato ad adottarlo non adempie detto requisito.

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BGE 111 II 230 — Swissrulings