Diritti dei genitori in caso di divorzio; disciplina del loro esercizio (art. 156 cpv. 1 CC). Di regola, i figli in tenera età vanno attribuiti alla madre. Nondimeno, ove la stabilità necessaria per un armonico sviluppo fisico, psichico e intellettuale risulti meglio garantita presso il padre e questi sia atto e disposto a educare il figlio e ad occuparsene personalmente in larga misura, può derogarsi alla menzionata regola, quanto meno nel caso in cui la madre non sia in grado di consacrarsi personalmente all'educazione.
46. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 9. September 1985 i.S. Y. gegen X. (Berufung)
Droits des parents en cas de divorce; réglementation de leur exercice (art. 156 al. 1 CC). En règle générale, les enfants en bas âge doivent être attribués à la mère. Toutefois, lorsque la stabilité nécessaire à un développement harmonieux de l'enfant du point de vue psychique, moral et intellectuel apparaît mieux assurée auprès du père et que celui-ci est apte et disposé à élever l'enfant et à en prendre soin activement, on peut s'écarter du principe rappelé ci-dessus, en tout cas dans l'éventualité où la mère ne pourrait pas se consacrer personnellement à l'éducation.
Diritti dei genitori in caso di divorzio; disciplina del loro esercizio (art. 156 cpv. 1 CC). Di regola, i figli in tenera età vanno attribuiti alla madre. Nondimeno, ove la stabilità necessaria per un armonico sviluppo fisico, psichico e intellettuale risulti meglio garantita presso il padre e questi sia atto e disposto a educare il figlio e ad occuparsene personalmente in larga misura, può derogarsi alla menzionata regola, quanto meno nel caso in cui la madre non sia in grado di consacrarsi personalmente all'educazione.