Art. 226 CC: attribuzione per contratto dell'intera sostanza comune al coniuge superstite. Il coniuge a cui allo scioglimento della comunione spetti per contratto matrimoniale l'intera sostanza, acquista senz'altro al momento della morte dell'altro coniuge, in virtù del diritto matrimoniale, per accrescimento, la parte già appartenente al defunto, e non deve quindi partecipare con gli (altri) eredi alla liquidazione della successione. Trattandosi di fondi, il coniuge superstite può pretendere senz'altro dall'ufficiale del registro fondiario d'essere iscritto quale proprietario esclusivo (consid. 3a). Egli può provare l'assenza di discendenti del coniuge defunto con atti di stato civile, e non è tenuto a produrre un certificato d'erede (consid. 3b).
26. Sentenza dell'11 luglio 1985 della II Corte civile nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Art. 226 CC: attribution par contrat de la totalité des biens communs au conjoint survivant. Le conjoint auquel le contrat attribue la totalité des biens communs à la dissolution de la communauté acquiert automatiquement, au moment de la mort de l'autre conjoint, en vertu du droit du mariage, par augmentation, la part qui appartenait au défunt; il ne doit donc pas participer avec les (autres) héritiers à la liquidation de la succession. S'agissant d'immeubles, le conjoint survivant peut prétendre sans autre du conservateur du registre foncier qu'il l'inscrive en tant que propriétaire exclusif (consid. 3a). Il peut prouver l'absence de descendants du conjoint défunt par des actes d'état civil, et il n'est pas tenu de produire un certificat d'héritier (consid. 3b).
Art. 226 CC: attribuzione per contratto dell'intera sostanza comune al coniuge superstite. Il coniuge a cui allo scioglimento della comunione spetti per contratto matrimoniale l'intera sostanza, acquista senz'altro al momento della morte dell'altro coniuge, in virtù del diritto matrimoniale, per accrescimento, la parte già appartenente al defunto, e non deve quindi partecipare con gli (altri) eredi alla liquidazione della successione. Trattandosi di fondi, il coniuge superstite può pretendere senz'altro dall'ufficiale del registro fondiario d'essere iscritto quale proprietario esclusivo (consid. 3a). Egli può provare l'assenza di discendenti del coniuge defunto con atti di stato civile, e non è tenuto a produrre un certificato d'erede (consid. 3b).