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BGE 111 II 59

Interruzione della prescrizione (art. 135 n. 2, 138 cpv. 1 CO). 1. Ove la costituzione di parte civile in un processo penale abbia avuto luogo regolarmente dinanzi al giudice competente, un decreto di abbandono pronunciato da quest'ultimo fa decorrere, dalla sua notifica, un nuovo termine di prescrizione (consid. 3). 2. Atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel corso di una procedura di ricorso di diritto pubblico concernente il diniego dell'assistenza giudiziaria ad una delle parti nel processo civile (consid. 4).

6 dicembre 2020·Volume 111·II·Dossier: C.556/1984·1 visualizzazioni
DE

13. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Mai 1985 i.S. X. gegen Y. (Berufung)

FR

Interruption de la prescription (art. 135 ch. 2, 138 al. 1 CO). 1. Lorsque la constitution de partie civile à un procès pénal a été formée régulièrement devant le juge compétent, une ordonnance de non-lieu rendue par ce dernier fait, dès sa communication, recommencer à courir la prescription (consid. 3). 2. Actes interruptifs de la prescription intervenus au cours d'une procédure de recours de droit public concernant le refus de l'assistance judiciaire à l'une des parties dans le procès civil (consid. 4).

IT

Interruzione della prescrizione (art. 135 n. 2, 138 cpv. 1 CO). 1. Ove la costituzione di parte civile in un processo penale abbia avuto luogo regolarmente dinanzi al giudice competente, un decreto di abbandono pronunciato da quest'ultimo fa decorrere, dalla sua notifica, un nuovo termine di prescrizione (consid. 3). 2. Atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel corso di una procedura di ricorso di diritto pubblico concernente il diniego dell'assistenza giudiziaria ad una delle parti nel processo civile (consid. 4).

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