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BGE 110 V 389

Art. 18 cpv. 2 PC, art. 35 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CO. In caso di morte del mandante nel corso di un procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo deve sussistere il rapporto di mandato in ossequio al principio dell'affidamento, per lo meno sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.

30 giugno 2014·Volume 110·V·Dossier: I 154/83·1 visualizzazioni
DE

63. Sentenza del 10 dicembre 1984 nella causa Balassi contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

FR

Art. 18 al. 2 PCF, art. 35 al. 1 et 405 al. 1 CO. En cas de décès du mandant en cours de procédure et à défaut de convention réglant cette éventualité, le mandat doit au moins se prolonger, conformément au principe de la bonne foi, jusqu'au moment où l'on a pu établir si les héritiers, une fois connus, entendent continuer le procès et, le cas échéant, si une personne autorisée à agir a été désignée.

IT

Art. 18 cpv. 2 PC, art. 35 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CO. In caso di morte del mandante nel corso di un procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo deve sussistere il rapporto di mandato in ossequio al principio dell'affidamento, per lo meno sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.

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BGE 110 V 389 — Swissrulings