Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI. - La rettificazione in via di riesame di una precedente decisione comporta di principio l'obbligo di restituire la prestazione dell'assicurazione-invalidità indebitamente riscossa (art. 47 cpv. 1 LAVS in unione con art. 49 LAI). Un'eccezione a detto principio è data quando l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico del diritto dell'assicurazione-invalidità (cfr. art. 85 cpv. 2 OAI) (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a). - Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assicurazione per l'invalidità (i.c. assegnazione di una rendita-invalidità non ridotta benché la commissione avesse disposto la riduzione per etilismo) formalmente notificata alla cassa in modo corretto (consid. 2b).
47. Auszug aus dem Urteil vom 30. Juli 1984 i.S. Ausgleichskasse AGRAPI gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI. - La rectification d'une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort (art. 47 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI). Une exception à cette règle se justifie lorsque la faute qui a donné lieu à reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité (cf. art. 85 al. 2 RAI) (précision de la jurisprudence; consid. 2a). - On n'est pas en présence d'une question spécifique de l'assurance-invalidité lorsque la faute (in casu octroi par la caisse de compensation d'une rente non réduite, en dépit de la réduction pour éthylisme ordonnée par la commission de l'assurance-invalidité) a été commise dans une décision de rente lors de la transcription du prononcé (correctement communiqué à la caisse) de la commission de l'assurance-invalidité (consid. 2b).
Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI. - La rettificazione in via di riesame di una precedente decisione comporta di principio l'obbligo di restituire la prestazione dell'assicurazione-invalidità indebitamente riscossa (art. 47 cpv. 1 LAVS in unione con art. 49 LAI). Un'eccezione a detto principio è data quando l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico del diritto dell'assicurazione-invalidità (cfr. art. 85 cpv. 2 OAI) (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a). - Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assicurazione per l'invalidità (i.c. assegnazione di una rendita-invalidità non ridotta benché la commissione avesse disposto la riduzione per etilismo) formalmente notificata alla cassa in modo corretto (consid. 2b).