Skip to content
BGE 110 V 298

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI. - La rettificazione in via di riesame di una precedente decisione comporta di principio l'obbligo di restituire la prestazione dell'assicurazione-invalidità indebitamente riscossa (art. 47 cpv. 1 LAVS in unione con art. 49 LAI). Un'eccezione a detto principio è data quando l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico del diritto dell'assicurazione-invalidità (cfr. art. 85 cpv. 2 OAI) (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a). - Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assicurazione per l'invalidità (i.c. assegnazione di una rendita-invalidità non ridotta benché la commissione avesse disposto la riduzione per etilismo) formalmente notificata alla cassa in modo corretto (consid. 2b).

30 giugno 2014·Volume 110·V·Dossier: I 462/82·1 visualizzazioni
DE

47. Auszug aus dem Urteil vom 30. Juli 1984 i.S. Ausgleichskasse AGRAPI gegen G. und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 47 al. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 al. 2 RAI. - La rectification d'une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort (art. 47 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 49 LAI). Une exception à cette règle se justifie lorsque la faute qui a donné lieu à reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidité (cf. art. 85 al. 2 RAI) (précision de la jurisprudence; consid. 2a). - On n'est pas en présence d'une question spécifique de l'assurance-invalidité lorsque la faute (in casu octroi par la caisse de compensation d'une rente non réduite, en dépit de la réduction pour éthylisme ordonnée par la commission de l'assurance-invalidité) a été commise dans une décision de rente lors de la transcription du prononcé (correctement communiqué à la caisse) de la commission de l'assurance-invalidité (consid. 2b).

IT

Art. 47 cpv. 1 LAVS, art. 49 LAI, art. 85 cpv. 2 OAI. - La rettificazione in via di riesame di una precedente decisione comporta di principio l'obbligo di restituire la prestazione dell'assicurazione-invalidità indebitamente riscossa (art. 47 cpv. 1 LAVS in unione con art. 49 LAI). Un'eccezione a detto principio è data quando l'errore che ha determinato il riesame è stato commesso nell'apprezzamento di un tema specifico del diritto dell'assicurazione-invalidità (cfr. art. 85 cpv. 2 OAI) (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a). - Non si tratta di tema specifico dell'assicurazione-invalidità quando l'errore è stato commesso dalla cassa di compensazione in una decisione di rendita travisando una pronunzia della commissione dell'assicurazione per l'invalidità (i.c. assegnazione di una rendita-invalidità non ridotta benché la commissione avesse disposto la riduzione per etilismo) formalmente notificata alla cassa in modo corretto (consid. 2b).

Vedi originale(bger.ch) →