Art. 79 cpv. 2 OAVS. Il termine di 30 giorni per presentare la domanda di condono dell'obbligo di restituire una prestazione indebitamente percepita ha carattere ordinatorio (consid. 2). Art. 104 e 105 OG. Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni nella procedura di ricorso concernente il condono della restituzione (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
5. Estratto della sentenza del 23 gennaio 1984 nella causa Venturini contro Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 79 al. 2 RAVS. Le délai de 30 jours pour présenter la demande de remise de l'obligation de restituer une prestation indûment touchée a le caractère d'une prescription d'ordre (consid. 2). Art. 104 et 105 OJ. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances dans la procédure de recours concernant la remise de l'obligation de restituer (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Art. 79 cpv. 2 OAVS. Il termine di 30 giorni per presentare la domanda di condono dell'obbligo di restituire una prestazione indebitamente percepita ha carattere ordinatorio (consid. 2). Art. 104 e 105 OG. Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni nella procedura di ricorso concernente il condono della restituzione (conferma della giurisprudenza; consid. 3).