Riparto del ricavo della realizzazione di un fondo; garanzia per le pretese degli artigiani ed imprenditori (art. 117 RFF). Per ottenere il versamento di una parte della somma attribuitagli dallo stato di riparto, il creditore pignoratizio che pretende che detta somma non è integralmente litigiosa deve dimostrare in quale misura sono garantiti ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 RFF i crediti degli artigiani ed imprenditori; in altri termini, egli è tenuto a specificare quali azioni degli artigiani ed imprenditori siano state promosse tempestivamente al foro dell'esecuzione e quali cause siano colà ancora pendenti. L'ufficio delle esecuzioni può trattenere soltanto la somma dei crediti degli artigiani ed imprenditori oggetto di tali liti, nonché un importo adeguato per gli interessi, le ripetibili e gli anticipi di spese giudiziarie suscettibili d'essere restituiti agli attori in caso di vittoria.
21. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 9. November 1984 i.S. X. (Rekurs)
Distribution du produit d'une réalisation d'immeuble; garantie des prétentions des artisans et entrepreneurs (art. 117 ORI). Pour obtenir le versement d'une partie du montant que lui accorde le tableau de distribution, le créancier gagiste qui prétend que ce montant n'est pas litigieux en son entier doit démontrer dans quelle mesure les prétentions selon l'art. 117 al. 2 ORI des artisans et entrepreneurs de rang postérieur au sien sont garanties; il a, en d'autres termes, à établir quelles sont les actions que les artisans et entrepreneurs ont introduites en temps utile devant le juge du for de la faillite et quels sont les procès encore pendants. L'Office des poursuites ne peut retenir que la somme des prétentions des artisans et entrepreneurs qui font l'objet de tels litiges, ainsi qu'un montant adéquat pour les intérêts, les dépens et les avances de frais à restituer le cas échéant aux demandeurs qui obtiendraient gain de cause.
Riparto del ricavo della realizzazione di un fondo; garanzia per le pretese degli artigiani ed imprenditori (art. 117 RFF). Per ottenere il versamento di una parte della somma attribuitagli dallo stato di riparto, il creditore pignoratizio che pretende che detta somma non è integralmente litigiosa deve dimostrare in quale misura sono garantiti ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 RFF i crediti degli artigiani ed imprenditori; in altri termini, egli è tenuto a specificare quali azioni degli artigiani ed imprenditori siano state promosse tempestivamente al foro dell'esecuzione e quali cause siano colà ancora pendenti. L'ufficio delle esecuzioni può trattenere soltanto la somma dei crediti degli artigiani ed imprenditori oggetto di tali liti, nonché un importo adeguato per gli interessi, le ripetibili e gli anticipi di spese giudiziarie suscettibili d'essere restituiti agli attori in caso di vittoria.