Skip to content
BGE 110 III 69

Stima nella procedura di realizzazione forzata di fondi (art. 99 cpv. 2 in relazione con l'art. 9 cpv. 2 RFF). Anche con riferimento ad un titolo ipotecario può essere chiesta una nuova stima da parte di periti, ai sensi dell'art. 9 RFF (conferma della giurisprudenza). Pertanto, se il proprietario del titolo e il debitore escusso chiedono con tempestivo reclamo che sia effettuata una nuova stima, le autorità di vigilanza in materia di esecuzione forzata non possono limitarsi a rivedere la stima dell'Ufficio delle esecuzioni.

30 giugno 2014·Volume 110·III·Dossier: B.78/1984·1 visualizzazioni
DE

19. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. September 1984 i.S. X. und Y. AG (Rekurs)

FR

Estimation dans la procédure de réalisation forcée des immeubles (art. 99 al. 2 en relation avec l'art. 9 al. 2 ORI). Une nouvelle estimation par des experts, au sens de l'art. 9 al. 2 ORI, peut aussi être requise à propos d'un titre hypothécaire (confirmation de jurisprudence). Dès lors, si le propriétaire du titre et le débiteur poursuivi demandent, par une plainte déposée en temps utile, qu'une nouvelle estimation soit faite, les autorités de surveillance en matière d'exécution forcée ne doivent pas se borner à revoir l'estimation de l'office des poursuites.

IT

Stima nella procedura di realizzazione forzata di fondi (art. 99 cpv. 2 in relazione con l'art. 9 cpv. 2 RFF). Anche con riferimento ad un titolo ipotecario può essere chiesta una nuova stima da parte di periti, ai sensi dell'art. 9 RFF (conferma della giurisprudenza). Pertanto, se il proprietario del titolo e il debitore escusso chiedono con tempestivo reclamo che sia effettuata una nuova stima, le autorità di vigilanza in materia di esecuzione forzata non possono limitarsi a rivedere la stima dell'Ufficio delle esecuzioni.

Vedi originale(bger.ch) →