Procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF). Se diversi terzi fanno valere sugli stessi beni un diritto di proprietà e un diritto di pegno, i termini per agire in giudizio nei confronti del terzo rivendicante e del terzo creditore pignoratizio possono essere fissati al creditore procedente simultaneamente. Deve peraltro essere specificato che il termine per agire contro il terzo creditore pignoratizio comincia a correre solo il giorno in cui sia cresciuta in giudicato la sentenza con cui sia stata disattesa la rivendicazione della proprietà. Di ciò va fatta comunicazione al creditore pignoratizio (conferma della giurisprudenza).
17. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 20. August 1984 i.S. S. und A.
Procédure de revendication (art. 106 ss LP). Lorsque différents tiers font valoir, sur les mêmes biens, qui, un droit de propriété, qui, un droit de gage, des délais seront simultanément fixés au créancier poursuivant pour intenter action soit au revendiquant, soit au créancier gagiste. Toutefois, il y aura lieu d'ajouter que le délai pour ouvrir action contre ce dernier ne commencera à courir que du jour où le jugement écartant la revendication de propriété sera passé en force. Communication devra en être donnée au créancier gagiste (confirmation de jurisprudence).
Procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF). Se diversi terzi fanno valere sugli stessi beni un diritto di proprietà e un diritto di pegno, i termini per agire in giudizio nei confronti del terzo rivendicante e del terzo creditore pignoratizio possono essere fissati al creditore procedente simultaneamente. Deve peraltro essere specificato che il termine per agire contro il terzo creditore pignoratizio comincia a correre solo il giorno in cui sia cresciuta in giudicato la sentenza con cui sia stata disattesa la rivendicazione della proprietà. Di ciò va fatta comunicazione al creditore pignoratizio (conferma della giurisprudenza).