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BGE 110 II 411

Azione di artisti esecutori per violazione di diritti d'autore e della personalità e per concorrenza sleale. 1. Art. 45 lett. a OG, art. 5 cpv. 2 secondo periodo LCSl. Ammissibilità del ricorso per riforma indipendentemente dal valore litigioso (consid. 1). 2. Art. 1 cpv. 2 e art. 4 cpv. 4 n. 2 LDA. Dei membri di un'orchestra non possono invocare per la propria prestazione la protezione accordata agli autori; riserva per casi particolari (consid. 2). 3. Art. 28 CC. Secondo le circostanze, anche l'artista esecutore può essere tutelato da tale disposizione; questa non può tuttavia dar luogo a pretese pecuniarie per l'utilizzazione dell'opera (consid. 3). 4. Art. 1 cpv. 1 LCSl. Registrazioni di esecuzioni pubbliche di opere non costituiscono un atto di concorrenza sleale quando siano effettuate esclusivamente per l'uso privato e senza fine di lucro. Si è in presenza, nelle circostanze concrete, di un rapporto di concorrenza? Questione lasciata indecisa (consid. 4).

19 luglio 2020·Volume 110·II·Dossier: C.215/1984·1 visualizzazioni
DE

80. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Oktober 1984 i.S. Schweizerische Interpreten-Gesellschaft und Mitbeteiligte gegen X. und Z. (Berufung)

FR

Action d'artistes exécutants pour violation de droits d'auteur et de la personnalité et concurrence déloyale. 1. Art. 45 lettre a OJ, art. 5 al. 2, 2e phrase, LCD. Recevabilité du recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse (consid. 1). 2. Art. 1 al. 2 et art. 4 al. 1 ch. 2 LDA. Des membres d'un orchestre ne peuvent invoquer pour leur propre prestation la protection accordée aux auteurs; réserve pour des cas particuliers (consid. 2). 3. Art. 28 CC. Selon les circonstances, l'artiste exécutant peut aussi être protégé par cette disposition; celle-ci ne peut cependant fonder des prétentions pécuniaires pour l'utilisation de l'oeuvre (consid. 3). 4. Art. 1 al. 1 LCD. Des enregistrements d'exécutions publiques d'opéras ne constituent pas un acte de concurrence déloyale, lorsqu'ils sont faits exclusivement pour l'usage privé et sans dessein de lucre. Peut-il être question d'un rapport de concurrence dans les circonstances du cas particulier? Question laissée indécise (consid. 4).

IT

Azione di artisti esecutori per violazione di diritti d'autore e della personalità e per concorrenza sleale. 1. Art. 45 lett. a OG, art. 5 cpv. 2 secondo periodo LCSl. Ammissibilità del ricorso per riforma indipendentemente dal valore litigioso (consid. 1). 2. Art. 1 cpv. 2 e art. 4 cpv. 4 n. 2 LDA. Dei membri di un'orchestra non possono invocare per la propria prestazione la protezione accordata agli autori; riserva per casi particolari (consid. 2). 3. Art. 28 CC. Secondo le circostanze, anche l'artista esecutore può essere tutelato da tale disposizione; questa non può tuttavia dar luogo a pretese pecuniarie per l'utilizzazione dell'opera (consid. 3). 4. Art. 1 cpv. 1 LCSl. Registrazioni di esecuzioni pubbliche di opere non costituiscono un atto di concorrenza sleale quando siano effettuate esclusivamente per l'uso privato e senza fine di lucro. Si è in presenza, nelle circostanze concrete, di un rapporto di concorrenza? Questione lasciata indecisa (consid. 4).

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