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BGE 110 II 360

1. Art. 6 e 176 CO, art. 2 CC. Interpretazione secondo il principio dell'affidamento di una dichiarazione d'assunzione di debito, accettata tacitamente dal creditore (consid. 2b). 2. Art. 20 CO in relazione con gli art. 4 e 5 dell'ordinanza 20 novembre 1974/22 gennaio 1975 che istituiva provvedimenti contro l'afflusso di capitali stranieri e con l'art. 14 LIP. Nullità di un contratto o di una clausola contrattuale per illiceità; potere d'esame del giudice. La promessa di una banca di rimunerare un investimento straniero senza deduzione della provvigione negativa e dell'imposta preventiva viola la precitata ordinanza ed è per conseguenza nulla. L'illiceità della relativa clausola contrattuale può risultare in casu anche dalle disposizioni della LIP? Questione rimasta indecisa (consid. 3/4). 3. Art. 97, 397 e 398 CO: responsabilità di una banca per violazione dell'obbligo di informare i propri clienti. L'istituto bancario che consiglia un investimento a un cliente straniero, promettendo erroneamente l'esenzione dalla provvigione negativa e dall'imposta preventiva, viene meno al suo dovere d'informazione: l'inadempimento di quest'obbligo comporta il risarcimento dell'interesse contrattuale positivo, ossia del danno che il cliente non avrebbe subito ove l'informazione fosse stata esatta e completa (consid. 5).

11 novembre 2018·Volume 110·II·Dossier: C.251/1983·2 visualizzazioni
DE

71. Estratto della sentenza 13 marzo 1984 della I Corte civile nella causa Credito Svizzero, Succursale di Chiasso c. W. Inc. (ricorso per riforma)

FR

1. Art. 6 et 176 CO, art. 2 CC. Interprétation selon le principe de la confiance d'une déclaration de reprise de dette, acceptée tacitement par le créancier (consid. 2b). 2. Art. 20 CO en rapport avec les art. 4 et 5 de l'ordonnance du 20 novembre 1974/22 janvier 1975 instituant des mesures destinées à lutter contre l'afflux de fonds étrangers et avec l'art. 14 LIA. Nullité d'un contrat ou d'une clause contractuelle pour illicéité; pouvoir d'examen du juge. La promesse d'une banque de rémunérer un investissement étranger sans déduction de la commission et de l'impôt anticipé viole l'ordonnance précitée et est par conséquent nulle. L'illicéité de la clause contractuelle peut-elle aussi résulter en l'espèce des dispositions de la LIA? Question laissée indécise (consid. 3/4). 3. Art. 97, 397 et 398 CO: responsabilité d'une banque pour violation de l'obligation d'informer ses clients. L'institut bancaire qui conseille un investissement à un client étranger en promettant de manière erronée l'exemption de la commission et de l'impôt anticipé manque à son devoir d'information: ce manquement entraîne l'obligation de payer des dommages-intérêts positifs, correspondant au dommage que le client n'aurait pas subi si l'information avait été exacte et complète (consid. 5).

IT

1. Art. 6 e 176 CO, art. 2 CC. Interpretazione secondo il principio dell'affidamento di una dichiarazione d'assunzione di debito, accettata tacitamente dal creditore (consid. 2b). 2. Art. 20 CO in relazione con gli art. 4 e 5 dell'ordinanza 20 novembre 1974/22 gennaio 1975 che istituiva provvedimenti contro l'afflusso di capitali stranieri e con l'art. 14 LIP. Nullità di un contratto o di una clausola contrattuale per illiceità; potere d'esame del giudice. La promessa di una banca di rimunerare un investimento straniero senza deduzione della provvigione negativa e dell'imposta preventiva viola la precitata ordinanza ed è per conseguenza nulla. L'illiceità della relativa clausola contrattuale può risultare in casu anche dalle disposizioni della LIP? Questione rimasta indecisa (consid. 3/4). 3. Art. 97, 397 e 398 CO: responsabilità di una banca per violazione dell'obbligo di informare i propri clienti. L'istituto bancario che consiglia un investimento a un cliente straniero, promettendo erroneamente l'esenzione dalla provvigione negativa e dall'imposta preventiva, viene meno al suo dovere d'informazione: l'inadempimento di quest'obbligo comporta il risarcimento dell'interesse contrattuale positivo, ossia del danno che il cliente non avrebbe subito ove l'informazione fosse stata esatta e completa (consid. 5).

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