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BGE 110 II 283

Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente; mandato di trasferimento. Dovere di diligenza della banca mandataria. 1. Un singolo mandato di trasferimento va considerato nel quadro di un contratto di giro bancario come un ordine alla banca che ha ricevuto il mandato generale (consid. 1). 2. Ove un'esecuzione negligente di un ordine di bonifico dia luogo alla confisca da parte di uno Stato estero dell'ammontare da trasferire, non compete alla banca alcun diritto di pretendere dal suo cliente un'indennità per l'esecuzione o a titolo di risarcimento del danno secondo l'art. 402 CO (consid. 2, 3). 3. Condizioni generali delle banche; portata di una clausola secondo cui il cliente sopporta, per i crediti in valuta straniera, il rischio di restrizioni legali o di restrizioni adottate dalle autorità (consid. 4).

30 giugno 2014·Volume 110·II·Dossier: C.13/1984·2 visualizzazioni
DE

58. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1984 i.S. X.-AG gegen W. (Berufung)

FR

Contrat de giro bancaire avec convention de compte courant; mandat de transfert. Devoir de diligence de la banque mandatée. 1. Un mandat de transfert isolé est considéré dans le cadre d'un contrat de giro bancaire comme un ordre à la banque qui a reçu le mandat général (consid. 1). 2. Si une exécution non diligente d'un mandat de transfert conduit à la confiscation du montant à transférer par un Etat étranger, la banque n'a contre son client aucune prétention à une indemnité pour exécution du mandat ou en réparation du dommage selon l'art. 402 CO (consid. 2 et 3). 3. Conditions générales des banques; portée d'une clause par laquelle le client supporte le danger de restrictions de la loi ou des autorités pour des avoirs en monnaie étrangère (consid. 4).

IT

Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente; mandato di trasferimento. Dovere di diligenza della banca mandataria. 1. Un singolo mandato di trasferimento va considerato nel quadro di un contratto di giro bancario come un ordine alla banca che ha ricevuto il mandato generale (consid. 1). 2. Ove un'esecuzione negligente di un ordine di bonifico dia luogo alla confisca da parte di uno Stato estero dell'ammontare da trasferire, non compete alla banca alcun diritto di pretendere dal suo cliente un'indennità per l'esecuzione o a titolo di risarcimento del danno secondo l'art. 402 CO (consid. 2, 3). 3. Condizioni generali delle banche; portata di una clausola secondo cui il cliente sopporta, per i crediti in valuta straniera, il rischio di restrizioni legali o di restrizioni adottate dalle autorità (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →