Skip to content
BGE 110 II 136

Responsabilità del detentore di un animale. Art. 56 CO. 1. Rimane detentore d'animale il proprietario di un cane che si assenta temporaneamente e affida la custodia dell'animale alla moglie; egli risponde del comportamento di quest'ultima, che va considerata quale sua persona ausiliaria nella sorveglianza esercitata sull'animale (consid. 1). 2. La prova liberatoria dev'essere valutata dal giudice in modo rigoroso; pertanto, in caso di dubbio sulla realtà dei fatti invocati dal detentore dell'animale per liberarsi, questi non può essere esonerato dalla sua responsabilità (consid. 2).

11 novembre 2018·Volume 110·II·Dossier: C.471/1983·1 visualizzazioni
DE

28. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1984 dans la cause B. contre M. (recours en réforme)

FR

Responsabilité du détenteur d'animal. Art. 56 CO. 1. Ne perd pas sa qualité de détenteur d'animal le propriétaire d'un chien qui s'absente temporairement de son domicile et qui confie la garde de l'animal à son épouse; il répond du comportement de cette dernière, qui doit être considérée comme son auxiliaire, dans la surveillance exercée sur l'animal (consid. 1). 2. La preuve libératoire doit être strictement appréciée par le juge; ainsi, en cas de doute quant à la réalité des faits invoqués par le détenteur de l'animal pour se libérer, ce dernier ne saurait être exonéré de sa responsabilité (consid. 2).

IT

Responsabilità del detentore di un animale. Art. 56 CO. 1. Rimane detentore d'animale il proprietario di un cane che si assenta temporaneamente e affida la custodia dell'animale alla moglie; egli risponde del comportamento di quest'ultima, che va considerata quale sua persona ausiliaria nella sorveglianza esercitata sull'animale (consid. 1). 2. La prova liberatoria dev'essere valutata dal giudice in modo rigoroso; pertanto, in caso di dubbio sulla realtà dei fatti invocati dal detentore dell'animale per liberarsi, questi non può essere esonerato dalla sua responsabilità (consid. 2).

Vedi originale(bger.ch) →