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BGE 110 II 116

Obbligo di mantenimento in caso di separazione dei coniugi (art. 160 cpv. 2 CC). Il dovere del marito di mantenere la moglie, quale stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CC, costituisce un obbligo di principio, che sussiste sia nel quadro dell'unione coniugale, sia in quello della separazione. Lo stesso vale per il corrispondente dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio, dovere che sussiste anch'esso, e in modo particolare, in caso di separazione. Il reddito conseguito dalla moglie può pertanto incidere sull'obbligo di mantenimento incombente al marito solo nella misura in cui deve contribuire a sopportare gli oneri del matrimonio, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 CC.

30 giugno 2014·Volume 110·II·Dossier: C.105/1984·2 visualizzazioni
DE

22. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Juli 1984 i.S. L. H. gegen A. H. (Berufung)

FR

Devoir d'entretien en cas de séparation de corps (art. 160 al. 2 CC). Le devoir d'entretien du mari tel qu'il est défini à l'art. 160 al. 2 CC est une obligation de principe, qui existe aussi bien dans le cadre de l'union conjugale qu'en cas de séparation de corps. Il en va de même du devoir correspondant de la femme de contribuer aux charges du ménage, qui subsiste lui aussi même en cas de séparation de corps. Dès lors, le revenu que réalise la femme par son travail ne peut avoir d'incidence sur le devoir d'entretien du mari qu'en tant qu'il doit servir à contribuer aux charges du ménage, au sens de l'art. 192 al. 2 CC.

IT

Obbligo di mantenimento in caso di separazione dei coniugi (art. 160 cpv. 2 CC). Il dovere del marito di mantenere la moglie, quale stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CC, costituisce un obbligo di principio, che sussiste sia nel quadro dell'unione coniugale, sia in quello della separazione. Lo stesso vale per il corrispondente dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio, dovere che sussiste anch'esso, e in modo particolare, in caso di separazione. Il reddito conseguito dalla moglie può pertanto incidere sull'obbligo di mantenimento incombente al marito solo nella misura in cui deve contribuire a sopportare gli oneri del matrimonio, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 CC.

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