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BGE 110 II 102

Art. 7h LR; Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Azione di divorzio di un cittadino italiano domiciliato in Svizzera contro la moglie domiciliata in Italia. Incompetenza dei tribunali svizzeri. È dubbio che la competenza dei tribunali svizzeri a pronunciare il divorzio di coniugi italiani in seguito ad un'azione promossa dal coniuge attore domiciliato in Svizzera, sia riconosciuta dalle autorità italiane allorquando il coniuge convenuto sia domiciliato in Italia, anche se sia entrato nel merito della lite. Non viola quindi il diritto federale l'autorità cantonale che respinge la domanda per incompetenza dei tribunali svizzeri, in un caso in cui la moglie convenuta che, in virtù del diritto italiano, ha il proprio domicilio in Italia ove si è stabilita e ove ha fissato il centro dei suoi interessi e dei suoi affari, non ha riconosciuto la competenza dei tribunali svizzeri né è entrata nel merito della lite.

30 giugno 2014·Volume 110·II·Dossier: C.470/1983·1 visualizzazioni
DE

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 3 mai 1984 dans la cause S. contre dame S. (recours en réforme)

FR

Art. 7h LRDC; Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (RS 0.276.194.541). Action en divorce d'un ressortissant italien domicilié en Suisse contre son épouse domiciliée en Italie. Incompétence des tribunaux suisses. Il est douteux que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens à la suite d'une action introduite par le conjoint demandeur domicilié en Suisse soit reconnue par les autorités italiennes quand le conjoint défendeur est domicilié en Italie, même s'il est entré en matière sur le fond du litige. Ne viole donc pas le droit fédéral l'autorité cantonale qui rejette la demande au motif que les tribunaux suisses ne sont pas compétents, lorsque l'épouse défenderesse, qui, en vertu du droit italien, a un domicile propre en Italie, où elle s'est établie et où elle a fixé le centre de ses intérêts et de ses affaires, n'a pas reconnu la compétence des tribunaux suisses et n'est pas entrée en matière.

IT

Art. 7h LR; Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541). Azione di divorzio di un cittadino italiano domiciliato in Svizzera contro la moglie domiciliata in Italia. Incompetenza dei tribunali svizzeri. È dubbio che la competenza dei tribunali svizzeri a pronunciare il divorzio di coniugi italiani in seguito ad un'azione promossa dal coniuge attore domiciliato in Svizzera, sia riconosciuta dalle autorità italiane allorquando il coniuge convenuto sia domiciliato in Italia, anche se sia entrato nel merito della lite. Non viola quindi il diritto federale l'autorità cantonale che respinge la domanda per incompetenza dei tribunali svizzeri, in un caso in cui la moglie convenuta che, in virtù del diritto italiano, ha il proprio domicilio in Italia ove si è stabilita e ove ha fissato il centro dei suoi interessi e dei suoi affari, non ha riconosciuto la competenza dei tribunali svizzeri né è entrata nel merito della lite.

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