Art. 12 cpv. 1 n. 5 et 6 LDA. Televisione mediante filo. 1. Esame della sentenza pubblicata in DTF 107 II 57 segg. alla luce dell'evoluzione ulteriore sul piano internazionale; conferma dei principi (consid. 3, 4). 2. Con la condizione secondo cui la comunicazione non deve essere fatta dall'azienda originaria, non va intesa la ritrasmissione da parte di un'organizzazione che abbia una determinata forma giuridica, bensì quella da parte di un ente autonomo (consid. 5). 3. La nozione di comunicazione pubblica non può essere definita in base ad un numero minimo di allacciamenti all'interno di una zona di concessione o di una rete; essa va delimitata dalla ricezione privata, non soggetta al diritto d'autore, mediante un criterio territoriale (consid. 6). 4. Obiezioni fondate su particolarità risultanti, per certi impianti di antenne collettive, dalla zona di ricezione naturale, da un preteso doppio pagamento e da divieti comunali di antenne; conferma della giurisprudenza (consid. 7).
14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. März 1984 i.S. Gemeinschaftsantenne Altdorf AG und Mitbeteiligte gegen SUISA und SUISSIMAGE (Direktprozess)
Art. 12 al. 1 ch. 5 et 6 LDA. Télévision par câble. 1. Examen de l'arrêt ATF 107 II 57 ss à la lumière de l'évolution ultérieure sur le plan international; confirmation des principes (consid. 3 et 4). 2. Par l'exigence selon laquelle la communication doit être faite par un autre organisme que celui d'origine, il faut entendre la retransmission non pas par une organisation revêtant une forme juridique déterminée, mais par une entreprise indépendante (consid. 5). 3. La notion de communication publique ne peut être définie par un nombre minimum de raccordements à l'intérieur d'une circonscription de concession ou d'un réseau; elle se distingue par un critère territorial de la réception privée, libre du point de vue du droit d'auteur (consid. 6). 4. Objections tirées de particularités résultant, pour certaines installations d'antennes collectives, de la zone de réception naturelle, d'un prétendu paiement à double et d'interdictions communales d'antennes; confirmation de la jurisprudence (consid. 7).
Art. 12 cpv. 1 n. 5 et 6 LDA. Televisione mediante filo. 1. Esame della sentenza pubblicata in DTF 107 II 57 segg. alla luce dell'evoluzione ulteriore sul piano internazionale; conferma dei principi (consid. 3, 4). 2. Con la condizione secondo cui la comunicazione non deve essere fatta dall'azienda originaria, non va intesa la ritrasmissione da parte di un'organizzazione che abbia una determinata forma giuridica, bensì quella da parte di un ente autonomo (consid. 5). 3. La nozione di comunicazione pubblica non può essere definita in base ad un numero minimo di allacciamenti all'interno di una zona di concessione o di una rete; essa va delimitata dalla ricezione privata, non soggetta al diritto d'autore, mediante un criterio territoriale (consid. 6). 4. Obiezioni fondate su particolarità risultanti, per certi impianti di antenne collettive, dalla zona di ricezione naturale, da un preteso doppio pagamento e da divieti comunali di antenne; conferma della giurisprudenza (consid. 7).