Pagamenti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF). Essi sono considerati come avvenuti al creditore e possono essere di massima impugnati (per es. per errore) solo davanti al giudice. Quando il pagamento è eseguito da un terzo, l'ufficio non può tenere conto dell'opposizione successiva del debitore, segnatamentenel caso in cui il pagamento è avvenuto in nome di quest'ultimo. Una conclusione diversa si giustifica solo se per un motivo speciale l'intervento del terzo appare subito infondato.
26. Entscheid vom 29. August 1957 i.S. Siebenmann.
Paiements à l'office des poursuites (art. 12 LP). Ils sont considérés comme faits au créancier poursuivant et ils ne peuvent en principe être attaqués (par ex. pour erreur) que devant le juge. Lorsque le paiement émane d'un tiers, l'office ne saurait tenir compte de l'opposition déclarée après coup par le débiteur, surtout si le paiement a été fait sous le nom de ce dernier. Il n'en est autrement que si, pour une raison spéciale, l'intervention du tiers apparaît d'emblée injustifiée.
Pagamenti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF). Essi sono considerati come avvenuti al creditore e possono essere di massima impugnati (per es. per errore) solo davanti al giudice. Quando il pagamento è eseguito da un terzo, l'ufficio non può tenere conto dell'opposizione successiva del debitore, segnatamentenel caso in cui il pagamento è avvenuto in nome di quest'ultimo. Una conclusione diversa si giustifica solo se per un motivo speciale l'intervento del terzo appare subito infondato.