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BGE 109 V 249

Art. 19 cpv. 2 lett. c LAI, art. 8 cpv. 1 lett. c e 10bis OAI. - Presupposti del diritto a un trattamento logopedico specifico di minorenni che lamentano gravi difetti di eloquio e devono frequentare una formazione scolastica speciale (consid. 1). - Un centro di trattamento dei gravi difetti di eloquio può anche essere incaricato da parte di un cantone di esaminare se, in un caso di specie, siano accertabili tali difetti e di stabilire gli eventuali provvedimenti (consid. 2a). - Definizione dei gravi difetti di eloquio che danno diritto a un trattamento specifico a carico dell'assicurazione per l'invalidità: portata delle istruzioni amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in detta materia e delle precisazioni apportate da una commissione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità a dette direttive dell'autorità di vigilanza (consid. 2c). - È contrario alla legge che l'assicurazione per l'invalidità prenda a carico i trattamenti di tali disturbi del linguaggio limitatamente ai soli casi di dislalia "universale" (consid. 3).

30 giugno 2014·Volume 109·V·Dossier: I 677/81·1 visualizzazioni
DE

44. Arrêt du 14 juillet 1983 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Heimo et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales

FR

Art. 19 al. 2 let. c LAI, art. 8 al. 1 let. c et 10bis RAI. - Conditions du droit à un traitement logopédique spécifique pour les mineurs atteints de graves difficultés d'élocution qui doivent suivre une formation scolaire spéciale (consid. 1). - Un centre de traitement des graves difficultés d'élocution peut également être chargé par un canton d'examiner si l'on est en présence de telles difficultés dans un cas d'espèce, et de déterminer une mesure éventuelle (consid. 2a). - Définition des graves difficultés d'élocution qui donnent droit à un traitement spécifique aux frais de l'assurance-invalidité: portée des instructions administratives de l'Office fédéral des assurances sociales en la matière et des "précisions" apportées par une commission cantonale d'assurance-invalidité à ces directives de l'autorité de surveillance (consid. 2c). - Il est contraire à la loi de limiter aux seuls cas de dyslalie "universelle" la prise en charge par l'assurance-invalidité du traitement de cette sorte de trouble du langage (consid. 3).

IT

Art. 19 cpv. 2 lett. c LAI, art. 8 cpv. 1 lett. c e 10bis OAI. - Presupposti del diritto a un trattamento logopedico specifico di minorenni che lamentano gravi difetti di eloquio e devono frequentare una formazione scolastica speciale (consid. 1). - Un centro di trattamento dei gravi difetti di eloquio può anche essere incaricato da parte di un cantone di esaminare se, in un caso di specie, siano accertabili tali difetti e di stabilire gli eventuali provvedimenti (consid. 2a). - Definizione dei gravi difetti di eloquio che danno diritto a un trattamento specifico a carico dell'assicurazione per l'invalidità: portata delle istruzioni amministrative dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in detta materia e delle precisazioni apportate da una commissione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità a dette direttive dell'autorità di vigilanza (consid. 2c). - È contrario alla legge che l'assicurazione per l'invalidità prenda a carico i trattamenti di tali disturbi del linguaggio limitatamente ai soli casi di dislalia "universale" (consid. 3).

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