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BGE 109 V 75

Art. 29 cpv. 1, 31 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 LAVS. - Il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata, il cui precedente marito è morto, può anche essere operato giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS, quando la morte del marito è avvenuta dopo che la donna aveva compiuto il 62mo anno e se essa non aveva potuto beneficiare di una rendita di vedova, solo per ragioni di età (consid. 2a). - Alla morte del marito la donna di età superiore ai 62 anni, la quale adempie le condizioni per l'erogazione di una rendita di vedova, può pretendere una rendita semplice di vecchiaia calcolata secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS anche se non ha soluto contributi per almeno un anno intero ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (consid. 2b). Art. 23 cpv. 2 LAVS (già art. 41 LAVS). Nel caso di divorzio pronunciato secondo il diritto straniero, l'obbligo di mantenimento del marito divorziato non deve essere stabilito nel giudizio di divorzio o in una convenzione sugli effetti accessori dello stesso omologata dal giudice; basta che l'obbligo del marito divorziato si basi su un titolo giuridico valido e esecutivo secondo il diritto straniero in questione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3).

8 giugno 2014·Volume 109·V·Dossier: H 55/81·1 visualizzazioni
DE

16. Urteil vom 26. Mai 1983 i.S. Alberts gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen

FR

Art. 29 al. 1, 31 al. 3 let. a et al. 4 LAVS. - Le calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée dont l'ancien mari est décédé peut aussi s'effectuer selon l'art. 31 al. 3 let. a LAVS, lorsque la mort de l'époux n'est survenue qu'après l'accomplissement par la femme de sa 62e année et que celle-ci n'a pu, pour des raisons d'âge uniquement, bénéficier d'une rente de veuve (consid. 2a). - Au décès de son mari, la femme âgée de plus de 62 ans qui remplit les conditions d'octroi d'une rente de veuve peut aussi prétendre une rente ordinaire simple de vieillesse calculée conformément à l'art. 31 al. 3 let. a LAVS, même si elle n'a pas payé personnellement de cotisations pendant une année entière au moins suivant l'art 29 al. 1 LAVS (consid. 2b). Art. 23 al. 2 LAVS (ancien art. 41 LAVS). En cas de divorce prononcé selon le droit étranger, l'obligation d'entretien de l'époux divorcé ne doit pas nécessairement être fixée dans le jugement de divorce ou dans une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge; il suffit que l'obligation d'entretien de l'époux divorcé se fonde sur un titre juridique valable et exécutoire d'après le droit étranger concerné (changement de jurisprudence; consid. 3).

IT

Art. 29 cpv. 1, 31 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 LAVS. - Il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante a una donna divorziata, il cui precedente marito è morto, può anche essere operato giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS, quando la morte del marito è avvenuta dopo che la donna aveva compiuto il 62mo anno e se essa non aveva potuto beneficiare di una rendita di vedova, solo per ragioni di età (consid. 2a). - Alla morte del marito la donna di età superiore ai 62 anni, la quale adempie le condizioni per l'erogazione di una rendita di vedova, può pretendere una rendita semplice di vecchiaia calcolata secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. a LAVS anche se non ha soluto contributi per almeno un anno intero ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (consid. 2b). Art. 23 cpv. 2 LAVS (già art. 41 LAVS). Nel caso di divorzio pronunciato secondo il diritto straniero, l'obbligo di mantenimento del marito divorziato non deve essere stabilito nel giudizio di divorzio o in una convenzione sugli effetti accessori dello stesso omologata dal giudice; basta che l'obbligo del marito divorziato si basi su un titolo giuridico valido e esecutivo secondo il diritto straniero in questione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3).

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