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BGE 109 V 46

Art. 30 LAMI, 79 e segg. LEF. - Quando non esiste una decisione della cassa-malati concernente il debito dell'assicurato e egli faccia opposizione contro il precetto esecutivo, l'iter da seguire è quello del rigetto provvisorio. - Se però, successivamente al precetto esecutivo, la cassa emana una decisione in cui è tolta formalmente l'opposizione e detta decisione diviene definitiva e esecutiva (in quanto non contestata o confermata dal giudice delle assicurazioni sociali) l'Ufficio esecuzione e fallimenti deve continuare l'esecuzione a semplice richiesta della cassa. - Se precedentemente all'esecuzione la cassa ha reso una decisione divenuta definitiva e esecutiva, essa può - nel caso di opposizione interposta dall'assicurato - chiederne il rigetto definitivo.

30 giugno 2014·Volume 109·V·Dossier: K 89/81·1 visualizzazioni
DE

10. Arrêt du 23 février 1983 dans la cause Turci contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 30 LAMA, 79 et ss LP. - S'il n'existe pas de décision de la caisse-maladie relative à la dette de l'assuré et que celui-ci ait formé opposition au commandement de payer, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire. - Cependant, si la caisse rend, postérieurement à ce commandement de payer, une décision levant formellement cette opposition et que ladite décision soit devenue définitive et exécutoire (qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle ait été confirmée par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite. - Si, préalablement à la poursuite, la caisse a rendu une décision devenue définitive et exécutoire, elle peut - en cas d'opposition formée par l'assuré contre le commandement de payer - demander la mainlevée définitive de cette opposition.

IT

Art. 30 LAMI, 79 e segg. LEF. - Quando non esiste una decisione della cassa-malati concernente il debito dell'assicurato e egli faccia opposizione contro il precetto esecutivo, l'iter da seguire è quello del rigetto provvisorio. - Se però, successivamente al precetto esecutivo, la cassa emana una decisione in cui è tolta formalmente l'opposizione e detta decisione diviene definitiva e esecutiva (in quanto non contestata o confermata dal giudice delle assicurazioni sociali) l'Ufficio esecuzione e fallimenti deve continuare l'esecuzione a semplice richiesta della cassa. - Se precedentemente all'esecuzione la cassa ha reso una decisione divenuta definitiva e esecutiva, essa può - nel caso di opposizione interposta dall'assicurato - chiederne il rigetto definitivo.

Vedi originale(bger.ch) →