Art. 117 CP. Obbligo di garantire la sicurezza delle piste di sci. 1. Il dovere che incombe ad un'impresa di sciovie di garantire la sicurezza delle piste messe a disposizione del pubblico si estende tanto alle superficie predisposte per la circolazione, quanto al terreno contiguo, in quanto sia accessibile, dotato di visuale e di per sé idoneo all'esercizio dello sci. 2. Il percorso di una sciovia che può essere attraversato senza difficoltà non può, in linea di principio, essere considerato in tali condizioni come una delimitazione della pista.
27. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Dezember 1983 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 117 CP. Devoir d'assurer la sécurité sur les pistes de ski. 1. Le devoir incombant à une entreprise de remontée mécanique d'assurer la sécurité sur les pistes mises à la disposition du public s'étend aussi bien aux surfaces aménagées pour la circulation qu'aux abords immédiats de celles-ci, pour autant qu'ils soient accessibles et visibles et qu'ils se prêtent par leur nature à la pratique du ski. 2. Une voie de skilift que l'on peut traverser aisément ne peut en principe, lorsque de telles conditions sont réalisées, être considérée comme la délimitation de la piste.
Art. 117 CP. Obbligo di garantire la sicurezza delle piste di sci. 1. Il dovere che incombe ad un'impresa di sciovie di garantire la sicurezza delle piste messe a disposizione del pubblico si estende tanto alle superficie predisposte per la circolazione, quanto al terreno contiguo, in quanto sia accessibile, dotato di visuale e di per sé idoneo all'esercizio dello sci. 2. Il percorso di una sciovia che può essere attraversato senza difficoltà non può, in linea di principio, essere considerato in tali condizioni come una delimitazione della pista.