BGE 109 IV 63
Prescrizione del diritto ad un'indennità ai sensi dell'art. 122 PP. La prescrizione assoluta del diritto ad un'indennità per il pregiudizio risultante dal carcere preventivo, ai sensi dell'art. 122 PP, interviene trascorsi 10 anni dalla scarcerazione.
6 dicembre 2020·Volume 109·IV·Dossier: AK.25/1983·2 visualizzazioni
DE
18. Urteil der Anklagekammer vom 3. Mai 1983 i.S. C. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft
FR
Prescription de la demande d'indemnité au sens de l'art. 122 PPF. La prescription absolue du droit à l'indemnité pour préjudice résultant de la détention préventive, au sens de l'art. 122 PPF, est acquise 10 ans après la relaxe.
IT
Prescrizione del diritto ad un'indennità ai sensi dell'art. 122 PP. La prescrizione assoluta del diritto ad un'indennità per il pregiudizio risultante dal carcere preventivo, ai sensi dell'art. 122 PP, interviene trascorsi 10 anni dalla scarcerazione.