Dichiarazione di fallimento nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg; pubblicazione ed esecuzione in Svizzera. 1. La Convenzione 12 dicembre 1825/13 maggio 1826 conclusa tra la Confederazione svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale (conferma di giurisprudenza): non va di conseguenza deciso secondo il diritto federale se essa sia ancora in vigore e se siano adempiuti nel caso concreto i requisiti della sua applicazione (consid. 2 e 4). 2. La Convenzione è applicabile soltanto per decidere l'esecutorietà di un fallimento pronunciato all'estero; gli effetti e la procedura di un fallimento che secondo la convenzione deve essere eseguito anche in Svizzera sono retti dagli art. 197 segg. LEF. Deve di conseguenza essere costituita, amministrata e realizzata in Svizzera una massa fallimentare distinta; soltanto l'eventuale saldo attivo rimanente dopo la ripartizione dovrà essere consegnato alla massa fallimentare tedesca (consid. 3 e 6).
23. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 16. November 1983 i.S. X. (Rekurs)
Faillite ouverte sur le territoire de l'ancien royaume de Wurtemberg; publication et liquidation en Suisse. 1. La Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg concernant la faillite et l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants en matière de faillite, des 12 décembre 1825/13 mai 1826, constitue le droit cantonal (confirmation de jurisprudence): la question de savoir si elle est encore en vigueur et si les conditions de son application sont réalisées en l'espèce ne se tranche donc pas selon le droit fédéral (consid. 2 et 4). 2. La Convention avec la Couronne de Wurtemberg n'est applicable qu'en ce qui concerne la question de savoir si un jugement étranger de faillite est exécutoire en Suisse; les effets et la procédure d'une faillite prononcée sur la base de la Convention et devant être liquidée également en Suisse sont régis par les art. 197 ss. LP. Aussi faut-il, en Suisse, former et administrer une masse indépendante, puis procéder à la réalisation des biens de cette masse; si, après la distribution des deniers, il devait demeurer un excédent, cet excédent seul devrait être remis à la masse en faillite allemande (consid. 3 et 6).
Dichiarazione di fallimento nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg; pubblicazione ed esecuzione in Svizzera. 1. La Convenzione 12 dicembre 1825/13 maggio 1826 conclusa tra la Confederazione svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale (conferma di giurisprudenza): non va di conseguenza deciso secondo il diritto federale se essa sia ancora in vigore e se siano adempiuti nel caso concreto i requisiti della sua applicazione (consid. 2 e 4). 2. La Convenzione è applicabile soltanto per decidere l'esecutorietà di un fallimento pronunciato all'estero; gli effetti e la procedura di un fallimento che secondo la convenzione deve essere eseguito anche in Svizzera sono retti dagli art. 197 segg. LEF. Deve di conseguenza essere costituita, amministrata e realizzata in Svizzera una massa fallimentare distinta; soltanto l'eventuale saldo attivo rimanente dopo la ripartizione dovrà essere consegnato alla massa fallimentare tedesca (consid. 3 e 6).