Interdizione in seguito a pena privativa della libertà (art. 371 CC). In materia d'interdizione vige il principio inquisitorio, secondo cui l'autorità deve esperire d'ufficio le prove necessarie ad appurare la fattispecie. Nel caso dell'art. 371 CC l'autorità, potendosi già valere di una presunzione legale, non è tenuta a promuovere di sua iniziativa un'inchiesta sulla necessità della tutela. Nondimeno, ove giunga a conoscenza di indizi suscettibili di invalidare la presunzione, essa deve verificare i fatti d'ufficio, indipendentemente dalla provenienza delle informazioni o dalle ammissioni della persona soggetta a tutela.
83. Estratto della sentenza 24 novembre 1983 della II Corte civile nella causa X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso per riforma)
Interdiction ensuite d'une peine privative de la liberté (art. 371 CC). La procédure d'interdiction est régie par la maxime officielle, selon laquelle l'autorité doit mettre en oeuvre d'office les preuves nécessaires pour clarifier l'espèce. Dans le cas de l'art. 371 CC, l'autorité, qui peut déjà se prévaloir d'une présomption légale, n'est pas tenue de promouvoir, de sa propre initiative, une enquête sur la nécessité de la tutelle. Néanmoins, si elle a connaissance d'indices de nature à invalider la présomption, elle doit vérifier les faits d'office, abstraction faite de la provenance des informations ou de ce qu'admet la personne sujette à tutelle.
Interdizione in seguito a pena privativa della libertà (art. 371 CC). In materia d'interdizione vige il principio inquisitorio, secondo cui l'autorità deve esperire d'ufficio le prove necessarie ad appurare la fattispecie. Nel caso dell'art. 371 CC l'autorità, potendosi già valere di una presunzione legale, non è tenuta a promuovere di sua iniziativa un'inchiesta sulla necessità della tutela. Nondimeno, ove giunga a conoscenza di indizi suscettibili di invalidare la presunzione, essa deve verificare i fatti d'ufficio, indipendentemente dalla provenienza delle informazioni o dalle ammissioni della persona soggetta a tutela.