Responsabilità del proprietario. Art. 679 CC. 1. L'art. 679 CC non protegge soltanto il proprietario di un fondo vicino, ma anche colui che ne ha il possesso in virtù di un diritto reale limitato o di un diritto personale, segnatamente un locatario o un affittuario (consid. 1). 2. Nella misura in cui sono adempiute le condizioni previste dall'art. 679 CC, il proprietario risponde del danno causato dal modo in cui ha eseguito i lavori l'imprenditore incaricato di riparare l'immobile (consid. 2). 3. La strada pubblica adoperata per i lavori relativi ad un immobile deve, nella misura in cui serve alla loro esecuzione, essere considerata parte dell'immobile (consid. 2). 4. Le installazioni di un cantiere che sono necessarie tecnicamente all'esecuzione di lavori relativi ad un immobile possono essere la causa di un danno per i vicini e la loro erezione puòcostituire un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà (consid. 3). 5. Gli inconvenienti che risultano per i vicini dalle opere erette su un fondo non possono eccedere certi limiti i quali sono determinati dal giudice con riguardo all'insieme delle circostanze e agli interessi reciproci delle parti (consid. 3).
51. Arrêt de la IIe Cour civile du 19 septembre 1957 dans la cause Perrin contre Vitra SA
Responsabilité du propriétaire. Art. 679 CC. 1. L'art. 679 CC protège non seulement le propriétaire d'un fonds voisin mais aussi celui qui en a la possession en vertu d'undroit réel limité ou d'un droit personnel, en particulier un locataire ou un fermier (consid. 1). 2. Dans la mesure où les conditions prévues par l'art. 679 CC sont réunies, le propriétaire répond du dommage causé par la façon dont l'entrepreneur chargé de la réfection d'un bâtiment exécute les travaux (consid. 2). 3. La voie publique utilisée pour des travaux faits à un immeuble, en tant qu'elle sert à leur exécution, doit être considérée comme faisant partie de cet immeuble (consid. 2). 4. Les installations d'un chantier qui sont techniquement nécessaires pour exécuter des travaux à un immeuble peuvent être la source d'un dommage pour les voisins et leur établissement peut constituer un excès du droit de propriété (consid. 3). 5. Les inconvénients résultant pour les voisins des constructions entreprises sur un immeuble ne doivent pas dépasser certaines limites qu'il appartient au juge de déterminer en tenant compte de l'ensemble des circonstances et en mettant en balance les intérêts en présence (consid. 3).
Responsabilità del proprietario. Art. 679 CC. 1. L'art. 679 CC non protegge soltanto il proprietario di un fondo vicino, ma anche colui che ne ha il possesso in virtù di un diritto reale limitato o di un diritto personale, segnatamente un locatario o un affittuario (consid. 1). 2. Nella misura in cui sono adempiute le condizioni previste dall'art. 679 CC, il proprietario risponde del danno causato dal modo in cui ha eseguito i lavori l'imprenditore incaricato di riparare l'immobile (consid. 2). 3. La strada pubblica adoperata per i lavori relativi ad un immobile deve, nella misura in cui serve alla loro esecuzione, essere considerata parte dell'immobile (consid. 2). 4. Le installazioni di un cantiere che sono necessarie tecnicamente all'esecuzione di lavori relativi ad un immobile possono essere la causa di un danno per i vicini e la loro erezione puòcostituire un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà (consid. 3). 5. Gli inconvenienti che risultano per i vicini dalle opere erette su un fondo non possono eccedere certi limiti i quali sono determinati dal giudice con riguardo all'insieme delle circostanze e agli interessi reciproci delle parti (consid. 3).