Art. 70, 273 CP. 1. Chiamato a determinare il termine di prescrizione dell'azione penale, il giudice deve, allorquando attribuisce un'attività delittuosa ad una delle tre categorie di reati (Art. 70 CP), tener conto delle circostanze che aggravano od attenuano la pena secondo la parte speciale del Codice penale (consid. 2). 2. In quanto elemento destinato a qualificare l'atto giuridicamente, il "caso grave" ai sensi dell'art. 273 CP va considerato ai fini della determinazione della pena massima applicabile; la questione se si sia in presenza di un caso grave dev'essere risolta secondo un criterio obiettivo, ossia prescindendo da tutti gli elementi soggettivi inerenti alla fattispecie concreta (consid. 2). 3. È dato un caso grave di spionaggio economico laddove la rivelazione di segreti economici metta, in ragione della loro importanza o del loro considerevole valore industriale, in pericolo la sicurezza nazionale nel settore economico (consid. 3).
11. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. Mai 1982 i.S. K. und B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 70 et 273 CP. 1. Appelé à calculer le délai de prescription de l'action pénale, le juge doit, au moment de ranger une activité délictueuse dans l'une des trois catégories d'infraction (Art. 70 CP), tenir compte des circonstances qui aggravent ou atténuent la peine d'après la partie spéciale du Code pénal (consid. 2). 2. En tant qu'élément servant à qualifier l'acte juridiquement, le "cas grave" dont parle l'art. 273 CP est à prendre en considération lors de la détermination de la peine maximale applicable; la question de savoir si l'on est en présence d'un cas grave doit être examinée de manière objective, c'est-à-dire indépendamment de tous les éléments subjectifs inhérents au cas d'espèce (consid. 2). 3. Il y a cas grave de service de renseignements économiques lorsque la révélation de secrets économiques, en raison même de l'importance qui est la leur ou de la valeur industrielle considérable qu'ils représentent, met sérieusement en danger la sécurité nationale dans le domaine économique (consid. 3).
Art. 70, 273 CP. 1. Chiamato a determinare il termine di prescrizione dell'azione penale, il giudice deve, allorquando attribuisce un'attività delittuosa ad una delle tre categorie di reati (Art. 70 CP), tener conto delle circostanze che aggravano od attenuano la pena secondo la parte speciale del Codice penale (consid. 2). 2. In quanto elemento destinato a qualificare l'atto giuridicamente, il "caso grave" ai sensi dell'art. 273 CP va considerato ai fini della determinazione della pena massima applicabile; la questione se si sia in presenza di un caso grave dev'essere risolta secondo un criterio obiettivo, ossia prescindendo da tutti gli elementi soggettivi inerenti alla fattispecie concreta (consid. 2). 3. È dato un caso grave di spionaggio economico laddove la rivelazione di segreti economici metta, in ragione della loro importanza o del loro considerevole valore industriale, in pericolo la sicurezza nazionale nel settore economico (consid. 3).