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BGE 108 III 26

Legittimazione ricorsuale dell'ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF); ripartizione degli interessi sulla somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni. 1. L'ufficio dei fallimenti non è legittimato a ricorrere al Tribunale federale contro l'ordine impartitogli dall'autorità cantonale superiore di vigilanza di presentare all'autorità cantonale inferiore di vigilanza una nuova istanza tendente ad un aumento della tassa straordinaria autorizzata in precedenza ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 TarLEF (consid. 2). 2. Nella misura in cui la somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni non sia versata immediatamente, in ragione di processi pendenti o per altri motivi, ma sia depositata in modo fruttifero, gli interessi spettano in primo luogo ai creditori che hanno diritto alla somma netta ricavata dalla realizzazione (consid. 3).

30 giugno 2014·Volume 108·III·Dossier: B.10/1982·2 visualizzazioni
DE

11. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 2. März 1982 i.S. Konkursmasse W. Fuchs & Co. (Rekurs)

FR

Légitimation de l'office des faillites pour recourir (art. 19 LP); répartition des intérêts portant sur le produit de la réalisation de gages. 1. L'office des faillites ne peut pas recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance lui enjoignant de déposer une nouvelle requête à l'autorité inférieure de surveillance, en vue d'augmenter, conformément à l'art. 11 al. 2 Tarif LP, l'émolument extraordinaire alloué à une date antérieure (consid. 2). 2. Dans la mesure où le produit de la réalisation de gages n'est pas versé tout de suite, en raison de procès pendants ou pour d'autres motifs, mais est placé avec intérêts, ceux-ci reviennent en premier lieu aux créanciers qui ont droit au produit de la réalisation (consid. 3).

IT

Legittimazione ricorsuale dell'ufficio dei fallimenti (art. 19 LEF); ripartizione degli interessi sulla somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni. 1. L'ufficio dei fallimenti non è legittimato a ricorrere al Tribunale federale contro l'ordine impartitogli dall'autorità cantonale superiore di vigilanza di presentare all'autorità cantonale inferiore di vigilanza una nuova istanza tendente ad un aumento della tassa straordinaria autorizzata in precedenza ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 TarLEF (consid. 2). 2. Nella misura in cui la somma netta ricavata dalla realizzazione di pegni non sia versata immediatamente, in ragione di processi pendenti o per altri motivi, ma sia depositata in modo fruttifero, gli interessi spettano in primo luogo ai creditori che hanno diritto alla somma netta ricavata dalla realizzazione (consid. 3).

Vedi originale(bger.ch) →