Pignoramento di salario o di guadagno. Nel procedere ad un pignoramento di salario o di guadagno, le autorità d'esecuzione sono tenute a determinare d'ufficio il reddito del debitore. Tale principio non si applica tuttavia laddove il debitore presenti nella procedura di reclamo allegazioni e mezzi di prova nuovi inammissibili secondo il diritto processuale cantonale (consid. 3). Per determinare il reddito pignorabile ci si deve fondare sulle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del pignoramento. Delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante una revisione del pignoramento (consid. 4).
5. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Februar 1982 i.S. Bachmann (Rekurs)
Saisie de salaire, respectivement de gain. Les autorités de poursuite doivent déterminer d'office les revenus du débiteur lors d'une saisie de salaire ou de gain. Mais ce principe ne s'applique pas quand le débiteur présente à l'autorité de surveillance des nova dont la production est prohibée par les règles de la procédure cantonale (consid. 3). Pour déterminer le revenu saisissable, il faut se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie de salaire. C'est par le biais d'une revision de la saisie qu'il sera tenu compte de changements subséquents de la situation (consid. 4).
Pignoramento di salario o di guadagno. Nel procedere ad un pignoramento di salario o di guadagno, le autorità d'esecuzione sono tenute a determinare d'ufficio il reddito del debitore. Tale principio non si applica tuttavia laddove il debitore presenti nella procedura di reclamo allegazioni e mezzi di prova nuovi inammissibili secondo il diritto processuale cantonale (consid. 3). Per determinare il reddito pignorabile ci si deve fondare sulle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del pignoramento. Delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante una revisione del pignoramento (consid. 4).