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BGE 108 II 272

Liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di divorzio (art. 154 CC). 1. Un deficit è sopportato dalla moglie solo ove sia provato che esso è stato da lei cagionato; non occorre tuttavia che sia dovuto ad una colpa della moglie (consid. 3b, aa). 2. L'obbligo della moglie di provvedere al mantenimento di un figlio nato da un suo precedente matrimonio prevale, in linea di principio, sul suo dovere di contribuire, quale moglie, a far fronte agli oneri del matrimonio (consid. 3b, bb-3c). 3. La moglie che abbia attinto ai propri apporti per sostenere gli oneri del matrimonio, non bastando all'uopo le risorse del marito, può far valere il suo diritto al compenso nei confronti del marito. Non devono esserne dedotte le spese destinate al mantenimento del figlio nato da un matrimonio precedente (consid. 4).

30 giugno 2014·Volume 108·II·Dossier: C.110/1982·1 visualizzazioni
DE

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1982 dans la cause J. contre K. (recours en réforme)

FR

Liquidation des biens en cas de divorce (art. 154 CC). 1. Le déficit n'est à la charge de l'épouse que si la preuve est faite qu'il a été causé par elle, sans cependant qu'il doive être la conséquence d'une faute de la femme (consid. 3b, aa). 2. L'obligation de la femme de subvenir à l'entretien d'un enfant qu'elle a eu d'un premier lit l'emporte, en principe, sur son devoir de contribuer, comme épouse, aux frais du ménage (consid. 3b, bb-3c). 3. La femme qui a prélevé sur ses apports pour couvrir les dépenses du ménage, parce que les ressources du mari n'y suffisaient pas, peut faire valoir une récompense contre son époux. Il n'y a pas lieu d'en déduire les frais d'entretien de l'enfant né d'un premier lit (consid. 4).

IT

Liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di divorzio (art. 154 CC). 1. Un deficit è sopportato dalla moglie solo ove sia provato che esso è stato da lei cagionato; non occorre tuttavia che sia dovuto ad una colpa della moglie (consid. 3b, aa). 2. L'obbligo della moglie di provvedere al mantenimento di un figlio nato da un suo precedente matrimonio prevale, in linea di principio, sul suo dovere di contribuire, quale moglie, a far fronte agli oneri del matrimonio (consid. 3b, bb-3c). 3. La moglie che abbia attinto ai propri apporti per sostenere gli oneri del matrimonio, non bastando all'uopo le risorse del marito, può far valere il suo diritto al compenso nei confronti del marito. Non devono esserne dedotte le spese destinate al mantenimento del figlio nato da un matrimonio precedente (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →