Garanzia di rendimento d'investimenti effettuati da una fondazione di previdenza a favore del personale. 1. La garanzia di rendimento assunta dal fondatore nei confronti della fondazione costituisce la destinazione di un bene patrimoniale al conseguimento del fine della fondazione; come tale, essa non è l'oggetto di una promessa di donazione revocabile (consid. 3). 2. Ove i liquidatori riassumano il personale di una banca in liquidazione concordataria riferendosi espressamente al suo vecchio contratto di lavoro, essi assumono in tal modo anche le obbligazioni a carico del datore di lavoro derivanti dalla garanzia di rendimento. Queste obbligazioni costituiscono pertanto debiti della massa a partire dal momento in cui è stata accordata la moratoria bancaria o concordataria (consid. 4). 3. Il carattere rischioso di un investimento immobiliare effettuato dagli organi della fondazione non libera il fondatore dal proprio obbligo relativo alla garanzia di rendimento litigiosa, se la clausola del regolamento che prevede tale obbligo non contiene alcuna riserva circa gli investimenti ai quali si riferisce la garanzia (consid. 5b). 4. La garanzia di rendimento di cui trattasi sfugge alla norma stabilita dall'art. 21 cpv. 2 RCB, secondo cui la banca debitrice non è tenuta al rimborso degli interessi dei crediti non garantiti da pegno accumulatisi durante la moratoria concordataria (consid. 5c).
53. Extrait du jugement de la IIe Cour civile du 30 septembre 1982 dans la cause Caisse de prévoyance en faveur du personnel de la Banque Leclerc et Cie contre Banque Leclerc et Cie en liquidation concordataire (procès direct)
Garantie de rendement des placements d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel. 1. Une telle garantie de rendement assumée par la fondatrice à l'égard de la fondation constitue l'affectation d'un patrimoine au but de la fondation; comme telle, elle ne fait pas l'objet d'une promesse de donner sujette à révocation (consid. 3). 2. Lorsque les liquidateurs réengagent le personnel de la Banque en liquidation concordataire en se référant expressément à l'ancien contrat de travail, ils reprennent par là même les obligations de l'employeur découlant de la garantie de rendement. Ces obligations constituent en conséquence des dettes de la masse dès l'octroi du sursis bancaire ou concordataire (consid. 4). 3. Le caractère hasardeux d'un placement immobilier opéré par les organes de la fondation ne libère pas la fondatrice de son obligation relative à la garantie de rendement litigieuse, dès lors que la clause réglementaire qui la prévoit ne comporte aucune réserve sur la qualité des placements auxquels celle-ci s'applique (consid. 5b). 4. La garantie de rendement concernée échappe à la règle de l'art. 21 al. 2 OCB, selon laquelle la débitrice est tenue quitte des intérêts des créances non garanties par gage qui courent durant le sursis concordataire (consid. 5c).
Garanzia di rendimento d'investimenti effettuati da una fondazione di previdenza a favore del personale. 1. La garanzia di rendimento assunta dal fondatore nei confronti della fondazione costituisce la destinazione di un bene patrimoniale al conseguimento del fine della fondazione; come tale, essa non è l'oggetto di una promessa di donazione revocabile (consid. 3). 2. Ove i liquidatori riassumano il personale di una banca in liquidazione concordataria riferendosi espressamente al suo vecchio contratto di lavoro, essi assumono in tal modo anche le obbligazioni a carico del datore di lavoro derivanti dalla garanzia di rendimento. Queste obbligazioni costituiscono pertanto debiti della massa a partire dal momento in cui è stata accordata la moratoria bancaria o concordataria (consid. 4). 3. Il carattere rischioso di un investimento immobiliare effettuato dagli organi della fondazione non libera il fondatore dal proprio obbligo relativo alla garanzia di rendimento litigiosa, se la clausola del regolamento che prevede tale obbligo non contiene alcuna riserva circa gli investimenti ai quali si riferisce la garanzia (consid. 5b). 4. La garanzia di rendimento di cui trattasi sfugge alla norma stabilita dall'art. 21 cpv. 2 RCB, secondo cui la banca debitrice non è tenuta al rimborso degli interessi dei crediti non garantiti da pegno accumulatisi durante la moratoria concordataria (consid. 5c).