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BGE 108 II 88

Art. 260 cpv. 3 CC, art. 105 cpv. 2, 50 cpv. 2 e 3 OSC; contestazione della validità di un riconoscimento; autorità competente a decidere. Compete al giudice e non all'autorità di vigilanza decidere, in caso di contestazione, se in una dichiarazione preliminare di riconoscimento firmata su di un modulo in vista dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OSC possa essere ravvisato, nelle concrete circostanze, un riconoscimento valido agli effetti di stato civile allorquando l'autore della dichiarazione non abbia, per cause ignote, proseguito la relativa procedura e sia deceduto prima che la stessa abbia avuto il suo compimento nel modo previsto dall'art. 105 cpv. 2 OSC.

30 giugno 2014·Volume 108·II·Dossier: A.524/1981·2 visualizzazioni
DE

17. Estratto della sentenza del 27 maggio 1982 della II Corte civile nella causa A. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

FR

Art. 260 al. 3 CC, art. 105 al. 2, 50 al. 2 et 3 OEC; litige portant sur la validité d'une reconnaissance; autorité compétente pour en décider. Il appartient au juge et non à l'autorité de surveillance de décider en cas de litige, si, compte tenu des circonstances concrètes, une déclaration préliminaire de reconnaissance faite sur une formule prévue pour l'inscription dans le registre des reconnaissances conformément à l'art. 105 al. 2 OEC, peut être considérée comme une reconnaissance valable déployant des effets d'état civil, alors que, pour des raisons ignorées, l'auteur de la déclaration n'a pas continué la procédure et est décédé avant que cette dernière n'ait pu être accomplie selon le mode prévu à l'art. 105 al. 2 OEC.

IT

Art. 260 cpv. 3 CC, art. 105 cpv. 2, 50 cpv. 2 e 3 OSC; contestazione della validità di un riconoscimento; autorità competente a decidere. Compete al giudice e non all'autorità di vigilanza decidere, in caso di contestazione, se in una dichiarazione preliminare di riconoscimento firmata su di un modulo in vista dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OSC possa essere ravvisato, nelle concrete circostanze, un riconoscimento valido agli effetti di stato civile allorquando l'autore della dichiarazione non abbia, per cause ignote, proseguito la relativa procedura e sia deceduto prima che la stessa abbia avuto il suo compimento nel modo previsto dall'art. 105 cpv. 2 OSC.

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BGE 108 II 88 — Swissrulings