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BGE 108 II 81

Divorzio, rendita destinata al mantenimento (art. 151/152 CC). Attribuzione di una rendita fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC per compensare la perdita delle prestazioni di mantenimento dovute dal marito nei confronti della moglie. Relazione con la pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC. Ove lo stato di grave ristrettezza di uno dei coniugi venga meno mediante l'attribuzione di un'equa indennità ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, non può essere accordata una pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC.

30 giugno 2014·Volume 108·II·Dossier: C.53/1982·2 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. Mai 1982 i.S. V. gegen R. (Berufung)

FR

Divorce, rentes d'entretien (art. 151/152 CC). Attribution d'une rente en vertu de l'art. 151 al. 1 CC pour compenser la perte des prestations d'entretien de l'épouse envers le mari. Rapport avec la pension alimentaire de l'art. 152 CC. Si le dénuement de l'époux concerné est compensé par l'octroi d'une équitable indemnité en vertu de l'art. 151 al. 1 CC, il ne peut être attribué de rente d'entretien au sens de l'art. 152 CC.

IT

Divorzio, rendita destinata al mantenimento (art. 151/152 CC). Attribuzione di una rendita fondata sull'art. 151 cpv. 1 CC per compensare la perdita delle prestazioni di mantenimento dovute dal marito nei confronti della moglie. Relazione con la pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC. Ove lo stato di grave ristrettezza di uno dei coniugi venga meno mediante l'attribuzione di un'equa indennità ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, non può essere accordata una pensione alimentare fondata sull'art. 152 CC.

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