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BGE 108 II 59

Responsabilità del chirurgo. Il chirurgo è responsabile se intraprende un'operazione senza aver reso edotto il paziente e aver ottenuto da lui il consenso che avrebbe potuto e dovuto esigere. Nel caso l'operazione si risolva in un insuccesso egli risponde altrimenti di ogni pregiudizio, anche qualora non abbia trasgredito le regole dell'arte. Può liberarsi ove provi che il paziente avrebbe consentito all'intervento pur conoscendone la natura esatta e i rischi?

30 giugno 2014·Volume 108·II·Dossier: C.303/1981·2 visualizzazioni
DE

10. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1982 dans la cause dame X. contre Y. (recours en réforme)

FR

Responsabilité du chirurgien. Le chirurgien engage sa responsabilité s'il fait une opération sans avoir obtenu de son patient le consentement éclairé qu'il aurait pu et dû solliciter. Il répond alors de tout le préjudice consécutif à l'échec de l'opération, même s'il n'a pas violé les règles de l'art. Peut-il se libérer en prouvant que son patient aurait consenti au traitement même s'il en avait connu la nature exacte et les risques?

IT

Responsabilità del chirurgo. Il chirurgo è responsabile se intraprende un'operazione senza aver reso edotto il paziente e aver ottenuto da lui il consenso che avrebbe potuto e dovuto esigere. Nel caso l'operazione si risolva in un insuccesso egli risponde altrimenti di ogni pregiudizio, anche qualora non abbia trasgredito le regole dell'arte. Può liberarsi ove provi che il paziente avrebbe consentito all'intervento pur conoscendone la natura esatta e i rischi?

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