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BGE 108 II 39

Inammissibilità di una "servitù di derivazione". L'obbligo assunto dal proprietario di una sorgente o dal titolare di un diritto su una sorgente altrui di fornire acqua in un punto determinato di una condotta di captazione non può formare oggetto di una servitù, ma soltanto di un onere fondiario; finché non riveste questa forma tale diritto rimane di natura puramente obbligatoria e personale (conferma della giurisprudenza).

30 giugno 2014·Volume 108·II·Dossier: C.424/1981·2 visualizzazioni
DE

7. Estratto della sentenza della II Corte civile del 1o aprile 1982 nella causa Consorzio acqua potabile Comano, Cureglia, Origlio c. Comune di Tesserete (ricorso per riforma)

FR

Inadmissibilité d'une "servitude de dérivation". L'obligation assumée par le propriétaire d'une source ou par le titulaire d'un droit à une source sur fonds d'autrui de livrer de l'eau en un point déterminé d'une conduite de captage ne peut pas faire l'objet d'une servitude, mais seulement d'une charge foncière; tant qu'il n'a pas revêtu cette forme, un tel droit demeure de nature purement obligatoire et personnelle (confirmation de jurisprudence).

IT

Inammissibilità di una "servitù di derivazione". L'obbligo assunto dal proprietario di una sorgente o dal titolare di un diritto su una sorgente altrui di fornire acqua in un punto determinato di una condotta di captazione non può formare oggetto di una servitù, ma soltanto di un onere fondiario; finché non riveste questa forma tale diritto rimane di natura puramente obbligatoria e personale (conferma della giurisprudenza).

Vedi originale(bger.ch) →