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BGE 83 II 126

Costituzione di pegno su titoli al portatore. Buona fede del creditore pignoratizio? (art. 3, 884 cp. 2, 899 cp. 2, 901, 935 CC; 41, 44 CO). 1. Grado di attenzione richiesto dal banchiere che riceve in pegno titoli al portatore (consid. 1). 2. Importanza degli usi bancari (consid. 2). 3. Inesistenza di rapporti contrattuali tra il creditore pignoratizio e il proprietario sconosciuto dei titoli. Assenza di un atto illecito nella persona del creditore pignoratizio in buona fede (consid. 3). 4. Circostanze speciali, tali da indurre il creditore pignoratizio a essere cauto? (consid. 4). 5. Momento determinante per giudicare della buona o mala fede del creditore pignoratizio. Attenzione che dev'essere prestata dal banchiere cui è proposto un affare normale (consid. 5). 6. Occorre tenere conto, nell'ambito dell'art. 44 CO, della negligenza grave imputabile alla persona cui sono stati rubati titoli al portatore (consid. 6).

16 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

21. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1957 dans la cause Blandin contre Banque cantonale vaudoise.

FR

Nantissement de titres au porteur. Bonne foi du créancier gagiste? (art. 3, 884 al. 2, 899 al. 2, 901, 935 CC; 41, 44 CO). 1. Degré d'attention exigé du banquier qui reçoit des titres au porteur en nantissement (consid. 1). 2. Importance des usages bancaires (consid. 2). 3. Inexistence de rapports contractuels entre le créancier gagiste et le propriétaire inconnu des titres. Absence d'acte illicite de la part du créancier gagiste qui est de bonne foi (consid. 3). 4. Circonstances spéciales de nature à éveiller la méfiance du créancier gagiste? (consid. 4). 5. Moment auquel il faut se reporter pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du créancier gagiste. Exigences à l'égard du banquier auquel une affaire normale est proposée (consid. 5). 6. Prise en considération, dans le cadre de l'art. 44 CO, de la négligence grave de celui à qui des titres au porteur ont été volés (consid. 6).

IT

Costituzione di pegno su titoli al portatore. Buona fede del creditore pignoratizio? (art. 3, 884 cp. 2, 899 cp. 2, 901, 935 CC; 41, 44 CO). 1. Grado di attenzione richiesto dal banchiere che riceve in pegno titoli al portatore (consid. 1). 2. Importanza degli usi bancari (consid. 2). 3. Inesistenza di rapporti contrattuali tra il creditore pignoratizio e il proprietario sconosciuto dei titoli. Assenza di un atto illecito nella persona del creditore pignoratizio in buona fede (consid. 3). 4. Circostanze speciali, tali da indurre il creditore pignoratizio a essere cauto? (consid. 4). 5. Momento determinante per giudicare della buona o mala fede del creditore pignoratizio. Attenzione che dev'essere prestata dal banchiere cui è proposto un affare normale (consid. 5). 6. Occorre tenere conto, nell'ambito dell'art. 44 CO, della negligenza grave imputabile alla persona cui sono stati rubati titoli al portatore (consid. 6).

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