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BGE 107 V 136

Art. 43bis cpv. 1 LAVS, 42 cpv. 2 LAI e 36 cpv. 1 OAI. - Per stabilire l'esistenza di grande invalidità devono essere tenuti in considerazione sei atti ordinari della vita (consid. 1c). - L'aiuto è notevole quand'esso è necessario per un aspetto di uno degli atti ordinari della vita. Gli esempi dati alla cifra 298.3 delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità per illustrare l'aiuto notevole sono da interpretare in senso alternativo e non hanno carattere esaustivo (consid. 1d). - Compiti delle persone incaricate di stabilire l'esistenza di grande invalidità (medici, collaboratori dei servizi sociali): dette persone sono incaricate di indicare in cosa consista l'aiuto. Decidere se l'aiuto è notevole è questione di diritto di spettanza dell'amministrazione, rispettivamente del giudice (consid. 2b).

30 giugno 2014·Volume 107·V·Dossier: H 109/79·2 visualizzazioni
DE

30. Auszug aus dem Urteil vom 17. August 1981 i.S. Horat gegen Eidgenössische Ausgleichskasse und Rekurskommission Uri für die AHV/IV/EO

FR

Art. 43bis al. 1 LAVS, 42 al. 2 LAI et 36 al. 1 RAI. - Pour décider s'il y a impotence, il faut considérer six actes ordinaires de la vie (consid. 1c). - L'aide est importante lorsqu'elle est nécessaire pour un aspect de l'un des divers actes ordinaires de la vie. Les exemples donnés sous ch. 298.3 des Directives concernant l'invalidité et l'impotence, pour illustrer la condition d'aide importante, le sont à titre alternatif; ils n'ont pas un caractère exhaustif (consid. 1d). - Devoirs des personnes chargées de déterminer s'il y a impotence (médecin, collaborateurs des services sociaux): ces personnes sont chargées d'indiquer en quoi consiste l'aide accordée de manière régulière. Décider si cette aide est importante est une question de droit qu'il incombe à l'administration, respectivement au juge, de trancher (consid. 2b).

IT

Art. 43bis cpv. 1 LAVS, 42 cpv. 2 LAI e 36 cpv. 1 OAI. - Per stabilire l'esistenza di grande invalidità devono essere tenuti in considerazione sei atti ordinari della vita (consid. 1c). - L'aiuto è notevole quand'esso è necessario per un aspetto di uno degli atti ordinari della vita. Gli esempi dati alla cifra 298.3 delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità per illustrare l'aiuto notevole sono da interpretare in senso alternativo e non hanno carattere esaustivo (consid. 1d). - Compiti delle persone incaricate di stabilire l'esistenza di grande invalidità (medici, collaboratori dei servizi sociali): dette persone sono incaricate di indicare in cosa consista l'aiuto. Decidere se l'aiuto è notevole è questione di diritto di spettanza dell'amministrazione, rispettivamente del giudice (consid. 2b).

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