Art. 129 CP. Esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Per la commissione di tale reato non occorre che l'agente abbia voluto, neppure a titolo solamente eventuale, la realizzazione del pericolo, dato che in questo caso egli dovrebbe essere punito per il corrispondente reato intenzionale. 2. Chi, nel corso di una zuffa, estrae una pistola carica e senza sicura non può ignorare che può partirne inopinatamente un colpo suscettibile di ferire od uccidere uno dei contendenti.
47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 décembre 1981 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 129 CP; mise en danger de la vie d'autrui. 1. Pour que cette infraction soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu, même à titre éventuel, la réalisation du danger, sans quoi il devrait être poursuivi pour l'infraction intentionnelle correspondante. 2. Celui qui, au cours d'une lutte, sort un pistolet chargé et désassuré ne peut ignorer qu'il s'expose à lâcher inopinément un coup de feu et partant à blesser ou tuer l'un des combattants.
Art. 129 CP. Esposizione a pericolo della vita altrui. 1. Per la commissione di tale reato non occorre che l'agente abbia voluto, neppure a titolo solamente eventuale, la realizzazione del pericolo, dato che in questo caso egli dovrebbe essere punito per il corrispondente reato intenzionale. 2. Chi, nel corso di una zuffa, estrae una pistola carica e senza sicura non può ignorare che può partirne inopinatamente un colpo suscettibile di ferire od uccidere uno dei contendenti.