Art. 397 CP; revisione. 1. Una decisione che accoglie una domanda di revisione non è una sentenza di ultima istanza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP e non può quindi essere impugnata con ricorso per cassazione (consid. 1 a). Inoltre, l'art. 397 CP impone ai cantoni soltanto condizioni minime alle quali devono accordare la revisione; esso non è violato laddove le condizioni previste dalla procedura cantonale siano più ampie o siano interpretate più ampiamente (consid. 1 b). 2. Quando sia accordata la revisione, il giudice incaricato di decidere in sede di revisione deve pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente in quel momento e non, come nel caso di un ricorso, in base a quella esistente al momento della sentenza impugnata (consid. 2).
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1981 dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre M. (pourvoi en nullité)
Art. 397 CP; révision. 1. Une décision admettant une demande de revision n'est pas un jugement de dernière instance au regard de l'art. 268 ch. 1 PPF et ne peut de ce fait donner matière à un pourvoi en nullité (consid. 1 litt. a). De plus, l'art. 397 CP impose aux cantons des conditions minimales auxquelles ils doivent accorder la revision; il ne saurait être violé lorsque les conditions offertes par la procédure cantonale sont soit plus larges soit interprétées plus largement (consid. 1 litt. b). 2. Lorsque la revision est accordée, c'est sur la base de l'état de fait existant que le juge chargé de statuer sur le rescisoire doit se prononcer et non, comme en cas de recours, sur la base de l'état de fait réalisé au moment du premier jugement (consid. 2).
Art. 397 CP; revisione. 1. Una decisione che accoglie una domanda di revisione non è una sentenza di ultima istanza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP e non può quindi essere impugnata con ricorso per cassazione (consid. 1 a). Inoltre, l'art. 397 CP impone ai cantoni soltanto condizioni minime alle quali devono accordare la revisione; esso non è violato laddove le condizioni previste dalla procedura cantonale siano più ampie o siano interpretate più ampiamente (consid. 1 b). 2. Quando sia accordata la revisione, il giudice incaricato di decidere in sede di revisione deve pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente in quel momento e non, come nel caso di un ricorso, in base a quella esistente al momento della sentenza impugnata (consid. 2).