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BGE 107 IV 119

Art. 198 e 199 CP; fine di lucro. Il "fine di lucro" menzionato nella parte speciale del Codice penale non va confuso con il "fine di lucro" a cui si riferisce la parte generale negli art. 48 n. 1 cpv. 2, 50 cpv. 1 e 106 cpv. 2, benché il termine usato sia, nel testo italiano e in quello tedesco ("Gewinnsucht", "gewinnsüchtige Absicht") lo stesso, a differenza di ciò che è il caso per il testo francese in cui, nelle disposizioni della parte generale, si parla di "cupidité" e non di "dessein de lucre" o di "but de lucre" come nella parte speciale. Agisce "per fine di lucro" ("aus Gewinnsucht", "par cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale chi si mostra particolarmente avido di vantaggi finanziari. Agisce "per fine di lucro" ("gewinnsüchtig", "mit gewinnsüchtiger Absicht", "dans un dessein de lucre", "dans un but de lucre") ai sensi della parte speciale chi si propone un arricchimento particolarmente riprensibile sul piano morale perché pone in gioco valori inerenti alla dignità umana caratterizzati dal fatto di non essere valutabili in denaro o di essere vilipesi se valutati in denaro. Detto altrimenti, il criterio del "fine di lucro" ("cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale è di natura quantitativa, mentre quello di "fine di lucro" ("dessein de lucre", "but de lucre") ai sensi della parte speciale è di natura qualitativa.

30 giugno 2014·Volume 107·IV·Dossier: Str.478/1980·2 visualizzazioni
DE

34. Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1981 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

FR

Art. 198 et 199 CP; dessein de lucre, cupidité. Le dessein de lucre mentionné dans la partie spéciale du Code pénal ne doit pas être confondu avec la cupidité à laquelle se réfère la partie générale, aux art. 48 ch. 1 al. 2, 50 al. 1 et 106 al. 2, même si dans les versions allemande et italienne du Code, la terminologie est la même dans les deux cas ("Gewinnsucht", "Gewinnsüchtige Absicht"; "fine di lucro"). Est cupide celui qui se montre particulièrement avide d'avantages financiers. Agit avec un dessein de lucre celui qui recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral, parce qu'il met en cause des valeurs relatives à ce qui fait la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables ou d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées. Autrement dit, le critère de la cupidité est quantitatif, celui du dessein de lucre qualitatif.

IT

Art. 198 e 199 CP; fine di lucro. Il "fine di lucro" menzionato nella parte speciale del Codice penale non va confuso con il "fine di lucro" a cui si riferisce la parte generale negli art. 48 n. 1 cpv. 2, 50 cpv. 1 e 106 cpv. 2, benché il termine usato sia, nel testo italiano e in quello tedesco ("Gewinnsucht", "gewinnsüchtige Absicht") lo stesso, a differenza di ciò che è il caso per il testo francese in cui, nelle disposizioni della parte generale, si parla di "cupidité" e non di "dessein de lucre" o di "but de lucre" come nella parte speciale. Agisce "per fine di lucro" ("aus Gewinnsucht", "par cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale chi si mostra particolarmente avido di vantaggi finanziari. Agisce "per fine di lucro" ("gewinnsüchtig", "mit gewinnsüchtiger Absicht", "dans un dessein de lucre", "dans un but de lucre") ai sensi della parte speciale chi si propone un arricchimento particolarmente riprensibile sul piano morale perché pone in gioco valori inerenti alla dignità umana caratterizzati dal fatto di non essere valutabili in denaro o di essere vilipesi se valutati in denaro. Detto altrimenti, il criterio del "fine di lucro" ("cupidité") ai sensi della parte generale del Codice penale è di natura quantitativa, mentre quello di "fine di lucro" ("dessein de lucre", "but de lucre") ai sensi della parte speciale è di natura qualitativa.

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