Skip to content
BGE 83 II 41

1. Diritto internazionale privato. Quale diritto è applicabile in materia di prescrizione? (consid. 1). 2. Art. 591 cp. 1 CO. a) Il termine di prescrizione dell'azione promossa contro i soci decorre dalla pubblicazione dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se questa pubblicazione è fondata su una iscrizione valida nel registro di commercio (consid. 3). b) L'art. 591 cp. 1 CO non priva il socio delle eccezioni che possono essere opposte al credito medesimo a norma degli art. 127 sgg. CO (consid. 4). 3. Art. 135 num. 2 CO. L'esecuzione interrompe la prescrizione anche se il precetto esecutivo è stato notificato da un ufficio incompetente, semprechè detto atto non sia annullato su reclamo del debitore (consid. 5). 4. Art. 136 e 593 CO. Quando la prescrizione è interrotta nei confronti della società in nome collettivo, essa lo è ugualmente nei confronti dei soci che non ne sono usciti (consid. 6).

23 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

8. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. März 1957 i.S. Michel gegen Reinhardt.

FR

1. Droit international privé. Au regard de quel droit faut-il statuer sur la question de la prescription? (consid. 1). 2. Art. 591 al. 1 CO. a) Le délai de prescription de l'action dirigée contre les associés ne court de la publication de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce que si cette publication est fondée sur une inscription valable au registre du commerce (consid. 3). b) L'art. 591 al. 1 ne prive pas l'associé des exceptions qui peuvent être opposées à la créance elle-même en vertu des art. 127 et suiv. CO (consid. 4). 3. Art. 135 ch. 2 CO. La poursuite interrompt la prescription même si le commandement de payer a été notifié par un office incompétent, à moins que cet acte ne soit annulé sur plainte du débiteur (consid. 5). 4. Art. 136 et 593 CO. Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la société en nom collectif, elle l'est également envers les associés qui n'en sont pas sortis (consid. 6).

IT

1. Diritto internazionale privato. Quale diritto è applicabile in materia di prescrizione? (consid. 1). 2. Art. 591 cp. 1 CO. a) Il termine di prescrizione dell'azione promossa contro i soci decorre dalla pubblicazione dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se questa pubblicazione è fondata su una iscrizione valida nel registro di commercio (consid. 3). b) L'art. 591 cp. 1 CO non priva il socio delle eccezioni che possono essere opposte al credito medesimo a norma degli art. 127 sgg. CO (consid. 4). 3. Art. 135 num. 2 CO. L'esecuzione interrompe la prescrizione anche se il precetto esecutivo è stato notificato da un ufficio incompetente, semprechè detto atto non sia annullato su reclamo del debitore (consid. 5). 4. Art. 136 e 593 CO. Quando la prescrizione è interrotta nei confronti della società in nome collettivo, essa lo è ugualmente nei confronti dei soci che non ne sono usciti (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 83 II 41 — Swissrulings