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BGE 107 IV 47

Art. 1 cpv. 8 seconda frase ONCS. Intersezione o sbocco di una strada dei campi. Le eccezioni non segnalate alle regole della precedenza devono essere ridotte ai casi agevolmente riconoscibili per gli utenti, anche se non hanno dimestichezza con i luoghi e in circostanze sfavorevoli. La violazione per negligenza della precedenza non può essere posta a carico dell'utente che non abbia dimestichezza con i luoghi se, fuori di una località e in condizioni di visibilità sfavorevoli, egli debba considerare senza esitazione una biforcazione come lo sbocco di una strada dei campi.

30 giugno 2014·Volume 107·IV·Dossier: Str.537/1980·1 visualizzazioni
DE

15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Februar 1981 i.S. Statthalteramt des Bezirkes Horgen gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde).

FR

Art. 1 al. 8 deuxième phrase OCR. Intersection ou débouché d'un chemin de campagne. Les exceptions non signalées aux règles de la priorité doivent être réduites aux cas aisément reconnaissables pour les usagers, même non familiers des lieux et dans des circonstances défavorables. La violation fautive des règles de la priorité ne peut être reprochée à un usager non familier des lieux si, en dehors d'une localité et par de mauvaises conditions de visibilité, il doit considérer sans hésitation une bifurcation comme le débouché d'un chemin de campagne.

IT

Art. 1 cpv. 8 seconda frase ONCS. Intersezione o sbocco di una strada dei campi. Le eccezioni non segnalate alle regole della precedenza devono essere ridotte ai casi agevolmente riconoscibili per gli utenti, anche se non hanno dimestichezza con i luoghi e in circostanze sfavorevoli. La violazione per negligenza della precedenza non può essere posta a carico dell'utente che non abbia dimestichezza con i luoghi se, fuori di una località e in condizioni di visibilità sfavorevoli, egli debba considerare senza esitazione una biforcazione come lo sbocco di una strada dei campi.

Vedi originale(bger.ch) →