Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF). 1. I cessionari dei diritti della massa fallimentare non sono tenuti ad agire quali litisconsorti. La costituzione di un litisconsorzio necessario non è imposto in tutti i casi dal diritto federale; essa può risultare anche dalla sola natura della causa (consid. 3). 2. Va risolta dal giudice e non dall'amministrazione del fallimento o dalle autorità di vigilanza la questione se una società in nome collettivo possa divenire cessionaria di pretese fondate sulla responsabilità di un amministratore di una società anonima il quale sia nel contempo membro di detta società in nome collettivo (consid. 4).
22. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 19 juin 1981 dans la cause C.S.A. (recours LP.)
Cession des droits de la masse. (Art. 260 LP.) 1. Les cessionnaires des droits de la masse en faillite ne sont pas tenus d'agir en consorité. La formation d'une consorité nécessaire n'est pas imposée dans tous les cas par le droit fédéral. Elle peut aussi ne résulter que de la nature de l'affaire (consid. 3). 2. La question de savoir si une société en nom collectif peut recevoir cession des prétentions en responsabilité contre un administrateur d'une société anonyme qui est en même temps membre de ladite société en nom collectif relève de la compétence du juge et non de l'administration de la faillite ou des autorités de surveillance (consid. 4).
Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF). 1. I cessionari dei diritti della massa fallimentare non sono tenuti ad agire quali litisconsorti. La costituzione di un litisconsorzio necessario non è imposto in tutti i casi dal diritto federale; essa può risultare anche dalla sola natura della causa (consid. 3). 2. Va risolta dal giudice e non dall'amministrazione del fallimento o dalle autorità di vigilanza la questione se una società in nome collettivo possa divenire cessionaria di pretese fondate sulla responsabilità di un amministratore di una società anonima il quale sia nel contempo membro di detta società in nome collettivo (consid. 4).