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BGE 83 II 12

Responsabilità del Cantone per errori nella tenuta del registro fondiario. Art. 955 cp. 1 CC. 1. Convenzione concernente un patto di prelazione. Forma scritta. Art. 216 cp. 3 CO (consid. 1). 2. Il diritto di prelazione dev'essere annotato nel registro fondiario (art. 959 CC) soltanto se ciò è stato pattuito per iscritto (consid. 2). 3. Effetto ed esercizio del diritto di prelazione non annotato. L'Ufficiale del registro fondiario deve tener conto del diritto di prelazione, a richiesta del venditore, anche posteriormente alla notifica del contratto di compravendita, fino a quando il venditore figura quale proprietario nel libro mastro. Le istanze fatte all'Ufficio del registro fondiario (art. 963 cp. 1 CC) possono essere ritirate fino a quando non hanno trovato esecuzione nel libro mastro (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·2 visualizzazioni
DE

3. Urteil der II. Zivilabteilung vom 31. Januar 1957 i.S. Comminot gegen Kanton Graubünden.

FR

Responsabilité du canton pour des erreurs dans la tenue du registre foncier. Art. 955 al. 1 CC. 1. Convention relative à un droit de préemption. Forme écrite. Art. 216 al. 3 CO (consid. 3). 2. Le droit de préemption ne peut être annoté au registre foncier (art. 959 CC) que s'il en a été convenu ainsi par écrit (consid. 2). 3. Effet et exercice du droit de préemption non annoté. Lors même qu'une réquisition a été présentée au sujet du contrat de vente, le conservateur du registre foncier doit tenir compte du droit de préemption quand le vendeur le lui demande et est encore inscrit au grand livre en qualité de propriétaire. Les réquisitions faites au registre foncier (art. 963 al. 1 CC) peuvent être retirées tant qu'elles n'ont pas été portées au grand livre (consid. 3).

IT

Responsabilità del Cantone per errori nella tenuta del registro fondiario. Art. 955 cp. 1 CC. 1. Convenzione concernente un patto di prelazione. Forma scritta. Art. 216 cp. 3 CO (consid. 1). 2. Il diritto di prelazione dev'essere annotato nel registro fondiario (art. 959 CC) soltanto se ciò è stato pattuito per iscritto (consid. 2). 3. Effetto ed esercizio del diritto di prelazione non annotato. L'Ufficiale del registro fondiario deve tener conto del diritto di prelazione, a richiesta del venditore, anche posteriormente alla notifica del contratto di compravendita, fino a quando il venditore figura quale proprietario nel libro mastro. Le istanze fatte all'Ufficio del registro fondiario (art. 963 cp. 1 CC) possono essere ritirate fino a quando non hanno trovato esecuzione nel libro mastro (consid. 3).

Vedi originale(bger.ch) →