Obbligo del coniuge divorziato di contribuire al mantenimento dei suoi figli. Un figlio avente diritto d'essere mantenuto non acquista la piena capacità di guadagno per il solo fatto d'aver concluso, con o senza successo, un determinato periodo di formazione. I genitori sono tenuti ad assicurare al figlio una formazione corrispondente alle sue attitudini e alle sue inclinazioni. È quindi possibile che la piena capacità di guadagno sia eventualmente raggiunta soltanto dopo la conclusione di una formazione complementare (consid. 5). L'obbligo di mantenimento incombente al coniuge divorziato può eventualmente persistere, nei confronti di un figlio maggiorenne che già abbia ricevuto una formazione di base, durante una formazione complementare od una seconda formazione fondata sulla prima, che già erano state prese in considerazione prima che il figlio avesse compiuto il ventesimo anno di età (consid. 6).
74. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. November 1981 i.S. S. gegen S. (Berufung)
Obligation du conjoint divorcé de contribuer à l'entretien de ses enfants. On ne saurait partir de l'idée que l'enfant qui a droit à l'entretien est pleinement capable de gagner sa vie du seul fait qu'il est arrivé au terme d'une période déterminée de formation, qu'il ait ou non achevé cette formation avec succès. Les parents doivent assurer à l'enfant une formation qui corresponde à ses capacités et à ses goûts. C'est pourquoi il se pourra, le cas échéant, qu'il n'y ait pleine capacité de gain qu'après l'achèvement d'une formation complémentaire (consid. 5). L'obligation d'entretien du conjoint divorcé peut, le cas échéant, subsister également pour un enfant majeur qui a reçu une formation de base, durant une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, qui ont été prises en considération dès avant que l'enfant n'atteigne sa vingtième année (consid. 6).
Obbligo del coniuge divorziato di contribuire al mantenimento dei suoi figli. Un figlio avente diritto d'essere mantenuto non acquista la piena capacità di guadagno per il solo fatto d'aver concluso, con o senza successo, un determinato periodo di formazione. I genitori sono tenuti ad assicurare al figlio una formazione corrispondente alle sue attitudini e alle sue inclinazioni. È quindi possibile che la piena capacità di guadagno sia eventualmente raggiunta soltanto dopo la conclusione di una formazione complementare (consid. 5). L'obbligo di mantenimento incombente al coniuge divorziato può eventualmente persistere, nei confronti di un figlio maggiorenne che già abbia ricevuto una formazione di base, durante una formazione complementare od una seconda formazione fondata sulla prima, che già erano state prese in considerazione prima che il figlio avesse compiuto il ventesimo anno di età (consid. 6).