Diritto delle marche, concorrenza sleale. Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte di un terzo (nella fattispecie: concessionario di vendita esclusiva) giova al suo titolare (consid. 1). Art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl. Rischio di confusione tra una marca e una ditta. Applicazione del principio della priorità, con riserva di circostanze eccezionali non riscontrabili nella fattispecie (consid. 4). Portata dell'autorizzazione data dal titolare di utilizzare l'elemento verbale della marca nella ditta di un terzo, concessionario di vendita esclusiva (consid. 2, 4d).
56. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 octobre 1981 dans la cause Micco contre Armellin La San Marco S.A. (recours en réforme)
Droit des marques, concurrence déloyale. Conditions auxquelles l'usage de la marque par un tiers (en l'espèce, concessionnaire exclusif de vente) profite au titulaire (consid. 1). Art. 1er al. 2 lettre d LCD. Risque de confusion entre une marque et une raison sociale. Application du principe de la priorité, sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (consid. 4). Portée de l'autorisation donnée par le titulaire d'utiliser l'élément verbal de la marque dans la raison sociale d'un tiers, concessionnaire exclusif de vente (consid. 2, 4d).
Diritto delle marche, concorrenza sleale. Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte di un terzo (nella fattispecie: concessionario di vendita esclusiva) giova al suo titolare (consid. 1). Art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl. Rischio di confusione tra una marca e una ditta. Applicazione del principio della priorità, con riserva di circostanze eccezionali non riscontrabili nella fattispecie (consid. 4). Portata dell'autorizzazione data dal titolare di utilizzare l'elemento verbale della marca nella ditta di un terzo, concessionario di vendita esclusiva (consid. 2, 4d).